Ordinanza n. 1251/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione n. 267/2025, comunicata il 28.11.2025, con cui il Direttore generale di Forma.temp ha disposto le seguenti misure: a) revoca dell’iscrizione di Intelliform alla sezione A “Enti di formazione” degli elenchi del Fondo, con conseguente cancellazione dall’elenco; b) divieto di effettuare una nuova iscrizione alla medesima sezione A nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione stessa (28.11.2025); c) divieto per i soggetti che hanno ricoperto incarichi di amministratori o soci presso Intelliform di iscrivere al Fondo enti nei quali gli stessi ricoprano un ruolo nell’assetto societario/organizzativo nei 24 mesi successivi alla data di ricezione della determinazione in questione (28.11.2025); d) divieto per Intelliform di partecipare, a qualunque titolo, alla realizzazione di iniziative formative finanziabili dal Fondo fino alla scadenza del termine di inibizione di cui alla lettera b); e) rimozione immediata, su qualsiasi supporto utilizzato, del logo “ente di formazione iscritto” fornito dal Fondo alla società in fase di iscrizione; - di ogni atto presupposto e/o collegato e in particolare: -- del “dispositivo di accesso” agli elenchi delle strutture e delle professionalità idonee a operare con Forma.temp, ove prevede all’art. 6 un sistema sanzionatorio di sospensione e revoca in assenza di potere regolamentare o di delega normativa; -- del “vademecum” Forma.temp, nella parte in cui prevede un sistema sanzionatorio in assenza di delega normativa e senza regolamentare espressamente le sanzioni irrogabili in riferimento alle fattispecie indicate; - per quanto occorrer possa, nei limiti delle censure proposte nel ricorso, delle delibere del consiglio di amministrazione richiamate nel provvedimento di cancellazione impugnato; nonché per l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia dei contratti stipulati da Forma.temp con altri enti formatori in vece della società ricorrente anche nelle more del giudizio; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Intelliform all’iscrizione all’elenco ex tunc dalla data della cancellazione con ogni conseguente statuizione in merito alla caducazione dei divieti imposti anche agli amministratori o soci, mantenendo il diritto di utilizzo del logo e del diritto della ricorrente di svolgere i corsi e subentrare a quelli assegnati ad altri enti di formazione in vece di Intelliform per effetto dell’illegittima cancellazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva sulla determinazione impugnata. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Atto impugnato: determinazione di revoca dell’iscrizione dall’elenco degli enti di formazione, divieto di nuova iscrizione e di partecipazione alle iniziative formative, divieti riferiti ad amministratori e soci e rimozione del logo identificativo
Esito
Favorevole al resistente (fondo interprofessionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Direttore generale di Forma.Temp ha revocato la sua iscrizione alla sezione A degli elenchi degli enti di formazione, disponendone la cancellazione, vietando una nuova iscrizione per ventiquattro mesi, vietando ai soggetti che avevano ricoperto incarichi di amministratori o soci di iscrivere al Fondo enti nei quali ricoprissero ruoli nell’assetto societario o organizzativo per il medesimo periodo, vietando alla società di partecipare alla realizzazione di iniziative formative finanziabili e imponendo la rimozione del logo di ente di formazione iscritto. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e collegati, tra cui il dispositivo di accesso agli elenchi e il vademecum di Forma.Temp, nella parte in cui prevederebbero un sistema sanzionatorio di sospensione e revoca in assenza di potere regolamentare o di delega normativa e senza un’espressa disciplina delle sanzioni applicabili. La ricorrente ha chiesto anche la caducazione o inefficacia dei contratti stipulati dal Fondo con altri enti formatori, l’accertamento del diritto alla reiscrizione ex tunc, la rimozione dei divieti, il mantenimento dell’uso del logo, la possibilità di svolgere i corsi e il subentro nelle attività assegnate ad altri enti. Il TAR, tuttavia, non ha esaminato nel merito le censure né le questioni di rito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione richiesta.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari della parte possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell’atto impugnato e fissare direttamente l’udienza pubblica di merito.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare atipica o interinale idonea a evitare l’adozione di una misura sospensiva quando il pregiudizio allegato può essere contenuto attraverso la rapida definizione della controversia.
- La valutazione cautelare può essere adottata impregiudicata ogni questione, anche processuale e di rito, quando il giudice ritenga prioritario assicurare la sollecita trattazione del merito.
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