Sentenza del 29/11/2017 n. 28543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva elevato il reddito imponibile dichiarato da Euro 865.908,00 a Euro 926.917,00 ai fini IVA, IRPEF e IRAP, facendo ricorso agli studi di settore. Il contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo che lo scostamento non consentisse l'utilizzo di tale metodologia e lamentando, tra l'altro, l'illegittima sostituzione del criterio accertativo, la contraddittorietà della motivazione, l'errata valorizzazione della disponibilità manifestata in sede di accertamento con adesione e l'omessa risposta alle proprie osservazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo e inammissibili il quarto e il quinto. Pur riconoscendo che gli studi di settore non erano direttamente applicabili, la CTR poteva rideterminare nel merito il reddito imponibile, trattandosi di un processo tributario di impugnazione-merito. La maggiorazione di Euro 33.255,00 non è stata considerata una confessione del contribuente, ma il risultato di una valutazione prudenziale fondata anche sull'assenza di elementi contrari. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale del processo tributario di impugnazione-merito
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito".
Quando l'illegittimità dell'avviso di accertamento è sostanziale e non meramente formale, il giudice tributario non deve necessariamente limitarsi ad annullarlo, ma può determinare direttamente la corretta misura della pretesa tributaria, sostituendo il proprio accertamento a quello dell'Amministrazione, nei limiti delle domande delle parti.
Studi di settore
Se il giudice ritiene che gli studi di settore non siano concretamente applicabili, le relative risultanze non possono fondare direttamente l'accertamento; ciò non impedisce tuttavia al giudice di rideterminare il reddito sulla base di altri elementi e di una valutazione motivata.
Accertamento con adesione
La disponibilità manifestata dal contribuente a incrementare il reddito in sede di accertamento con adesione non costituisce automaticamente una confessione. Può però essere considerata, insieme agli altri elementi disponibili e in assenza di adeguate contestazioni documentate, come parametro prudenziale per la rideterminazione del reddito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento di un avviso per ragioni sostanziali non comporta necessariamente l'azzeramento della pretesa fiscale: il giudice può rideterminarla in una misura diversa, purché motivi adeguatamente la decisione e resti nei limiti delle richieste delle parti.
- La non applicabilità dello studio di settore utilizzato dall'Amministrazione non esclude che il maggior reddito possa essere provato o stimato attraverso altri elementi presuntivi o criteri ragionevoli.
- Le dichiarazioni o disponibilità espresse durante l'accertamento con adesione non sono automaticamente vincolanti né confessoriamente decisive, ma possono incidere sulla valutazione complessiva se il contribuente non fornisce elementi contrari.
- Le contestazioni relative a un criterio accertativo diventano prive di interesse se il giudice ha già escluso l'utilizzabilità di quel criterio e ha fondato la decisione su basi diverse.
- Per contrastare una rideterminazione giudiziale del reddito, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare l'inattendibilità dei parametri o delle presunzioni utilizzate.
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