Sentenza n. 1946/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento della responsabilità dell’Amministrazione in relazione all’infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 16 aprile 2013, durante la missione internazionale nella Base UNP di Shama (Libano del Sud), a causa dell’inosservanza delle norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro poste a tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti; e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali subiti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo dell'Amministrazione nella predisposizione delle misure di sicurezza per la movimentazione manuale di carichi durante una missione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali conseguenti all'infortunio del 16 aprile 2013, verificatosi durante il caricamento manuale di bagagli e materiali in un container presso una base militare in Libano. Ha dedotto la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dall'art. 2087 c.c., dall'art. 32 Cost. e dagli artt. 167 e seguenti, in particolare dall'art. 169, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'Allegato XXXIII al medesimo decreto, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adottato misure organizzative, formative e tecniche idonee a prevenire i rischi da movimentazione manuale dei carichi. Il Ministero ha contestato l'applicabilità piena del d.lgs. 81/2008 alle Forze Armate, la pericolosità dell'attività, il nesso causale e la riconducibilità dell'evento a una patologia discale preesistente, deducendo di avere comunque organizzato l'attività mediante turnazione, collaborazione e riposi. Ha inoltre chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice. La compagnia, costituitasi quale successore dell'assicuratrice originaria, ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità della domanda per mancato ricorso al collegio arbitrale medico previsto dalla polizza, la prescrizione, il difetto di legittimazione passiva e l'inoperatività della copertura assicurativa, oltre a contestare la responsabilità del Ministero, il nesso causale e la quantificazione dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda di manleva proposta dal Ministero nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo che essa riguardi un rapporto privatistico relativo alla validità, operatività e portata della polizza e debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Nel merito della domanda principale, il TAR ha accertato la responsabilità contrattuale del Ministero, limitatamente al trauma distrattivo del rachide lombare. Ha ritenuto applicabile anche al personale militare l'art. 2087 c.c. e la disciplina del d.lgs. 81/2008, senza che le esigenze operative delle Forze Armate esonerino l'Amministrazione dalla prova dell'adozione delle cautele necessarie o dell'incompatibilità delle misure con le peculiarità del servizio. L'Amministrazione non ha provato di avere effettuato una specifica valutazione del rischio biomeccanico nella movimentazione manuale dei carichi, predisposto ausili meccanici, impartito una formazione specifica o organizzato il lavoro in modo da ridurre carichi e posture usuranti. Il Collegio ha quindi ritenuto integrata la responsabilità datoriale. Quanto al nesso causale, ha recepito la verificazione secondo il criterio del più probabile che non, riconoscendo il collegamento tra attività lavorativa e trauma distorsivo lombare, ma escludendolo, sulla base della relazione medico-legale, per l'ernia L5-S1, ritenuta patologia discale preesistente e solo raramente riconducibile a un singolo trauma acuto. Il danno biologico permanente è stato stimato nella misura del 2%, mentre la valutazione dell'inabilità temporanea non era stata eseguita. Il TAR ha pertanto disposto l'integrazione della verificazione per quantificare l'invalidità temporanea connessa al trauma riconosciuto, riservando la decisione definitiva sulla domanda risarcitoria, nonché sulle spese, all'esito dell'incombente istruttorio.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro
La norma costituisce parametro generale dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro, applicabile anche al rapporto di impiego militare. Il lavoratore deve provare il rapporto, il danno e il nesso causale; il datore deve dimostrare l'adempimento integrale dell'obbligo di sicurezza e l'adozione delle misure idonee a prevenire l'evento.
art. 32 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.
artt. 167 e 168 d.lgs. 81/2008
La disciplina sulla movimentazione manuale dei carichi si applica alle attività che espongono a rischi di sovraccarico biomeccanico, imponendo al datore di lavoro misure organizzative e il ricorso prioritario ad attrezzature appropriate per evitare o ridurre la movimentazione manuale.
art. 169 d.lgs. 81/2008
Richiamato dal ricorrente quale disposizione violata in materia di movimentazione manuale dei carichi.
art. 1496, comma 1, d.lgs. 66/2010
Richiamato per affermare l'applicabilità del d.lgs. 81/2008 al personale militare, nei limiti di compatibilità con le particolari esigenze del servizio; tali clausole non esonerano l'Amministrazione dalla prova dell'incompatibilità concreta delle cautele o dell'adozione di tutte le misure possibili.
art. 3, comma 2, d.lgs. 81/2008
Richiamato insieme all'art. 1496 d.lgs. 66/2010 quale clausola di compatibilità della disciplina antinfortunistica con le peculiarità delle Forze Armate.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione dinanzi al giudice ordinario della domanda di manleva dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nell'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
Massime di principio
- L'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. si applica anche al personale militare: le peculiarità operative delle Forze Armate non escludono la responsabilità datoriale, salvo che l'Amministrazione dimostri l'incompatibilità concreta delle misure di sicurezza con le esigenze del servizio o di avere comunque adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili.
- Nelle controversie per infortunio sul lavoro, il lavoratore deve allegare e provare il rapporto di lavoro, il danno e il nesso causale tra attività lavorativa ed evento; incombe invece al datore di lavoro la prova dell'adempimento dell'obbligo di sicurezza e dell'adozione delle misure dirette e indirette idonee a prevenire lo specifico evento lesivo.
- La movimentazione manuale di bagagli o materiali pesanti costituisce un fattore di rischio biomeccanico che impone una specifica valutazione del rischio, l'adozione prioritaria di ausili meccanici ove appropriati, la formazione sulle tecniche di sollevamento e un'organizzazione del lavoro idonea a ridurre carichi individuali e posture usuranti.
- Il nesso causale tra attività lavorativa e danno deve essere valutato secondo il criterio del più probabile che non, distinguendo tra la lesione direttamente riconducibile all'evento traumatico e patologie preesistenti o solo raramente riconducibili a un trauma acuto.
- La domanda di manleva fondata su una polizza assicurativa stipulata dall'Amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché richiede l'accertamento di un rapporto privatistico e della validità, operatività e portata della copertura; la connessione con una domanda risarcitoria devoluta al giudice amministrativo non deroga al principio di inderogabilità della giurisdizione.
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