Sentenza n. 928/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio del -OMISSIS- e del relativo equo indennizzo per l'infermità: SINDROME POST FLEBITICA ARTOINFERIORE SX IN ESITO A -OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Direttore, il -OMISSIS- e notificato il 20.7.23; - del provvedimento, delibera del -OMISSIS-del Ministero dell'Economia e Finanze Comitato di Verifica per le causa di servizio, del pari notificato il 20.7.23 e allegato al primo provvedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una sindrome post-flebitica dell'arto inferiore sinistro, riferita a una trombosi venosa profonda insorta dopo un episodio doloroso verificatosi durante una lezione di metodo e combattimento presso un'Accademia militare. La Commissione Medica Ospedaliera aveva ritenuto l'infermità ascrivibile alla Tabella B e aveva individuato nel 22 marzo 2017 la data di conoscibilità della patologia. L'istanza era stata presentata il 1° marzo 2019. Il Comitato di Verifica aveva escluso il nesso causale o concausale determinante ed efficiente con il servizio, ritenendo non specificamente etiopatogenetici gli eventi dedotti. La ricorrente ha impugnato il decreto e il parere deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità del processo valutativo ed eccesso di potere. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito anche la tardività della domanda ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 461/2001 e contestato la sussistenza del nesso causale. La ricorrente non ha specificamente contestato la data di conoscibilità indicata dalla Commissione Medica Ospedaliera, non ha prodotto le visite mediche richiamate e, nonostante l'ordinanza istruttoria, non ha integrato adeguatamente la documentazione né fornito una diversa ricostruzione delle tempistiche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo fondata e assorbente l'eccezione di decadenza. L'art. 2 del d.P.R. 461/2001 impone la presentazione della domanda entro sei mesi dalla conoscenza dell'infermità. Poiché la Commissione Medica Ospedaliera aveva individuato il 22 marzo 2017 quale data di conoscibilità della patologia e tale circostanza non era stata specificamente contestata, essa è stata ritenuta pacifica. La domanda del 1° marzo 2019 è quindi tardiva. Il Collegio ha inoltre rilevato, quale ulteriore elemento, che la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio sul nesso causale, non avendo prodotto la documentazione medica richiamata, mentre il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio. Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto legittimo anche nella parte in cui aveva valorizzato la decadenza. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 461/2001
"Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento"
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici, deve essere presentata entro sei mesi dalla conoscenza dell'infermità; il termine decorre dalla data di conoscibilità individuata dalla Commissione Medica Ospedaliera quando tale individuazione non sia stata specificamente contestata.
art. 11 d.P.R. 461/2001
Prevede il coinvolgimento del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel procedimento di accertamento della dipendenza dell'infermità dal servizio.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca la dipendenza da causa di servizio deve fornire elementi probatori idonei a sostenere il nesso causale tra l'infermità e l'evento di servizio; la mancata produzione della documentazione medica rilevante impedisce l'assolvimento dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità; la domanda presentata oltre tale termine è tardiva e il relativo beneficio non può essere riconosciuto.
- Quando la Commissione Medica Ospedaliera individua espressamente la data di conoscibilità dell'infermità e l'interessato non contesta specificamente tale individuazione, la data indicata può essere posta a fondamento del calcolo del termine decadenziale.
- Il dipendente che chiede il riconoscimento della causa di servizio deve provare, mediante la documentazione disponibile e rilevante, il nesso causale o concausale tra l'infermità e i fatti di servizio; la mancata produzione degli atti medici richiamati determina il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
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