Sentenza del 31/05/2021 n. 774 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella esattoriale - Prova della notifica - Produzione degli originali - Necessità - Produzione copie - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale; la questione era se l'Agente della riscossione avesse fornito prova della notifica mediante produzione degli originali delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento insieme alle cartelle. In sede di causa l'Agente ha prodotto solo copie fotostatiche.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando il contribuente contesta l'avvenuta notifica, l'Agente della riscossione è tenuto a provare la notifica mediante la produzione degli originali delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento unitamente alle cartelle cui si riferiscono. La mera esibizione di copie fotostatiche non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio dell'Agente. Di conseguenza la prova della notifica non è stata ritenuta fornita e la contestazione del contribuente è stata accolta.
Norme richiamate
norme sulla prova della notifica (Codice di procedura civile e normativa fiscale sulla riscossione)
Si ricava che l'onere della prova dell'effettiva notifica grava sull'Agente della riscossione e che, in presenza di contestazione, è richiesta la produzione degli originali dei documenti di notifica; le copie fotostatiche non soddisfano il requisito probatorio.
Massime di principio
- L'onere della prova della notifica grava sull'Amministrazione/Agente della riscossione: se il contribuente contesta la notifica, il giudice richiede la produzione degli originali delle relate e/o degli avvisi di ricevimento allegati alle cartelle.
- Le copie fotostatiche, se non accompagnate dall'originale o da una giustificazione documentata dell'impossibilità di produrre l'originale e senza adeguata certificazione, di norma non sono sufficienti per comprovare la notifica.
- Se l'Agente non fornisce gli originali, la notifica può essere dichiarata invalida e gli effetti (ad es. decorrenza dei termini, esecutività) possono non decorrere o essere annullati.
- In situazioni analoghe conviene al contribuente eccepire tempestivamente la mancata prova della notifica e richiedere l'acquisizione degli originali o l'esibizione in udienza; all'Agente conviene conservare e produrre gli originali (relate e AR) unitamente alle cartelle.
- Esistono eccezioni molto circoscritte (es. smarrimento documentato dell'originale, produzione di copia conforme legalmente riconosciuta, riscontri certi da altri atti) ma richiedono una motivazione e documentazione stringente a carico dell'Agente.
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