Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12509/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna di Zizzo a 2 anni e 1 mese di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e porto di coltello (art. 4 L. n. 110/1975), per fatti del 15/02/2024: fuga all'alt della Polizia con attraversamento di semafori a rosso, percorrenza contromano su tratto autostradale unificato per lavori e manovre ad alta velocità che avrebbero messo in pericolo gli altri utenti e gli agenti. Motivi di ricorso: nullità della sentenza per mancata citazione personale dell'imputato detenuto (notifica al difensore di fiducia contestata); asserito travisamento delle dichiarazioni del verbalizzante (isp. D'Amico) e dunque errata valutazione della pericolosità della condotta; censura per motivazione apparente nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto regolare la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p., rilevando che l'imputato non era reperibile nel domicilio indicato e che il difensore era presente all'udienza senza sollevare eccezioni; non è dimostrato lo stato di detenzione al momento della notifica. Il motivo sul travisamento è stato giudicato indeducibile e generico (applicazione della regola sulla "doppia conforme"): le dichiarazioni contestate erano state valutate da entrambi i giudici e la Corte di appello ha coerentemente ritenuto che le manovre di fuga (attraversamento a semaforo rosso, percorrenza contromano) integrassero la pericolosità richiesta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma per la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Definisce il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato che la resistenza può concretizzarsi anche tramite fuga alla guida con manovre idonee a creare pericolo concreto per gli inseguitori e altri utenti della strada

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma sul porto di armi/coltelli; contestato il porto di un coltello in relazione ai fatti di cui alla sentenza

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza per omessa citazione, ma la Corte ha ritenuto la notifica al difensore valida e quindi inidonea a generare nullità

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Prevede la notifica al difensore di fiducia quando la notifica personale risulta impossibile; la Corte ha ritenuto correttamente eseguita la notifica al difensore data l'assenza dell'imputato nel domicilio dichiarato

  • art. 164, comma 4 c.p.p.

    Regola l'efficacia della notifica al difensore: la Corte ha sottolineato che l'omessa notifica personale all'imputato, di cui si era reso inidoneo il domicilio, non comporta nullità quando la notifica al difensore sia stata regolare

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma sulla deducibilità del vizio di travisamento della prova in cassazione; la Corte ha richiamato il principio che il travisamento è deducibile solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado

  • artt. 125 c.p.p. e 62-bis c.p.

    Richiamati in relazione alla censura sulla motivazione e sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito esaustiva e la valutazione discrezionale sulle attenuanti corretta

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia è valida quando la notifica personale all'imputato risulti impossibile per temporanea assenza nel domicilio dichiarato; ciò non determina automaticamente nullità della sentenza di merito
  • La disciplina speciale sulla notifica agli imputati detenuti si applica solo se lo stato di detenzione risulta dagli atti; l'assenza di prova dello status di detenuto al momento della notifica esclude la diversa procedura
  • La censura per travisamento della prova in cassazione è ammissibile solo se specificamente dedotta e, nel caso della "doppia conforme", quando il dato contestato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado
  • La condotta di fuga alla guida può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale quando le manovre (velocità, attraversamento a semaforo rosso, percorrenza contromano) siano idonee a creare pericolo concreto per gli agenti o per gli altri utenti, anche indipendentemente dall'effettivo coinvolgimento di terzi
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esauriente (gravità della condotta, precedenti, prognosi Di non recidiva)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.