Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31318/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata avviata da un creditore sulla base di un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati emessa in un precedente processo esecutivo, nel quale la banca era terzo pignorato. La banca propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro la minaccia e l'avvio di una nuova esecuzione fondata su quel titolo; l'opposizione fu accolta dal giudice di pace e confermata dal tribunale, che condannò inoltre l'opponente alle spese del primo grado. Il ricorrente impugnò la sentenza con tre motivi: 1) denunciò violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e quindi dichiarata tardiva; 2) denunciò violazione degli artt. 553, 474 e 479 c.p.c. e omesso esame, contestando la disciplina applicata dal giudice di merito in tema di efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e di spese di precetto; 3) denunciò violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame, deducendo che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate per la complessità della vicenda.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso richiamava la sentenza impugnata in modo non fedele e tale da non consentire una chiara cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. In via di completezza, la Corte ha anche osservato che i motivi sarebbero comunque infondati: la domanda era correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione; l'ordinanza di assegnazione aveva efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore anche prima della comunicazione o notificazione, ma nel caso concreto il pagamento integrale era avvenuto tempestivamente e dunque erano dovute le spese di precetto; quanto alle spese del giudizio di merito, la condanna ex art. 91 c.p.c. era corretta e la compensazione era rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di Euro 10.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione era correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione, poiché la banca contestava il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 617 c.p.c.

    Non ricorrevano i presupposti dell'opposizione agli atti esecutivi; la censura del ricorrente sul punto è stata ritenuta infondata.

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnatario anche prima della comunicazione o notificazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato come norma sul titolo esecutivo, ma non in senso ostativo alla tesi del tribunale; la Corte ha ribadito l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica del titolo può avvenire unitamente al precetto; resta decisivo, ai fini delle spese, il tempestivo integrale pagamento del terzo debitore.

  • art. 480 c.p.c.

    Il termine di dieci giorni del precetto può essere superato, ai fini della valutazione della tempestività del pagamento, se il pagamento avviene in un termine ragionevole.

  • art. 95 c.p.c.

    Se il terzo debitore paga integralmente in un termine ragionevole, le spese di precetto e quelle funzionali all'intimazione restano a carico del creditore intimante; se il pagamento è solo parziale, le spese sono ripetibili nei limiti del recupero del solo residuo non pagato tempestivamente.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; nel caso concreto la soccombenza della parte opponente era integrale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente irrispettoso dei requisiti di redazione, reiterativo di questioni già ritenute inammissibili o infondate, può integrare mala fede o colpa grave e giustifica la condanna alla sanzione privata.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La redazione corretta di un ricorso per cassazione è una prestazione esigibile dall'avvocato medio, parametro utilizzato per valorizzare la colpa grave.

  • art. 2049 c.c.

    La parte può rispondere verso la controparte dell'operato del proprio difensore ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte la piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
  • L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ex art. 553 c.p.c. ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato anche prima della sua comunicazione o notificazione, sicché il creditore assegnatario può procedere alla notifica unitamente al precetto.
  • Se il terzo debitore paga integralmente le somme dovute in un termine ragionevole dopo la notifica del titolo e del precetto, non gli sono addebitabili le spese di precetto e quelle funzionali all'intimazione; se il pagamento è solo parziale, le spese restano ripetibili nei limiti del residuo non tempestivamente soddisfatto.
  • La qualificazione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi dipende dal contenuto della contestazione: se si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, la domanda va ricondotta all'art. 615 c.p.c.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione, quando ricorra soccombenza integrale, non integra di per sé vizio censurabile in cassazione.
  • La proposizione seriale di ricorsi già reiteratamente ritenuti inammissibili o infondati, con modalità processuali abusive, può integrare colpa grave o mala fede e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.