Sentenza n. 431/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1) del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 13 giugno 2023, attestante la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- al quarto anno del liceo scientifico Marie Curie, -OMISSIS-; 2) della valutazione finale emessa dal consiglio di classe tenutosi in data 13 giugno 2023 alle ore 15:00 che, con giudizio espresso all’unanimità, così si determinava: “Non viene ammesso alla classe successiva, per gravi e diffuse insufficienze”; 3) di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso, consequenziale, coordinato, anteriore e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale e valutazione finale del consiglio di classe recanti la non ammissione dello studente al quarto anno del liceo scientifico per gravi e diffuse insufficienze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale di scrutinio finale e la valutazione del consiglio di classe che aveva deliberato all'unanimità la non ammissione dello studente alla classe successiva. Prima dell'udienza, il difensore ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Poiché la rinuncia non era stata notificata all'amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza, essa non possedeva i requisiti formali per determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; tuttavia, il giudice ha valutato la dichiarazione quale atto univoco indicativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di rinuncia, pur irrituale per mancata notificazione alla parte resistente, è stata ritenuta un atto univocamente indicativo del venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha quindi escluso la necessità di esaminare nel merito la legittimità della non ammissione scolastica. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
l’atto di rinuncia deve essere notificato alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza
La notificazione alla parte resistente costituisce formalità necessaria affinché la rinuncia produca gli effetti processuali propri della rinuncia rituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Anche una rinuncia irrituale può costituire atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio secondo le forme proprie della rinuncia processuale.
- Anche una dichiarazione di rinuncia irrituale può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa questione, ove essa emerga d’ufficio.
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