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Sentenza

Sentenza del 12/02/2019 n. 4037 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Pluralità di officine di acquisto facenti capo ad un unico soggetto giuridico - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli art. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e delle relative addizionali, sostenendo che i consumi effettuati nei diversi stabilimenti dovessero essere considerati unitariamente, in quanto riferibili al medesimo soggetto giuridico e, secondo la sua prospettazione, a un unico processo produttivo. Contestava quindi l'applicazione dell'addizionale provinciale in relazione a ciascun distinto punto di consegna e deduceva violazioni di legge, vizi di motivazione, omessa pronuncia e il contrasto della disciplina con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'addizionale provinciale sull'energia elettrica si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto o consegna, anche quando più punti fanno capo allo stesso soggetto giuridico e all'attività produttiva considerata unitaria. Il criterio del punto-presa è ricavato dall'art. 54 del d.lgs. n. 504/1995 e rende rilevante il luogo di fornitura dell'energia. Il primo motivo è stato dichiarato infondato; il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili, anche perché alcune questioni erano state proposte per la prima volta in appello e le censure non rispettavano i requisiti di autosufficienza o il tipo di vizio denunciato. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle dogane le spese di lite, liquidate in 10.000 euro oltre accessori; le spese relative al Ministero sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.l. n. 511/1988

    L'addizionale provinciale si applica agli usi effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

    Il limite e il relativo calcolo dell'addizionale devono essere riferiti a ciascun distinto punto di acquisto o consegna dell'energia, non alla somma dei consumi riconducibili allo stesso soggetto giuridico.

  • Art. 54, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 504/1995

    La disciplina fa riferimento alle officine e alle linee di distribuzione, considerando distinte le officine esercitate in luoghi distinti anche se collegate da un'unica linea.

    Per le imprese acquirenti di energia per uso proprio, il luogo della fornitura e il punto di presa costituiscono il criterio oggettivo per individuare l'officina e applicare il tributo.

  • Art. 52 del d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato nel ricorso quale norma generale della disciplina delle imposte sul consumo di energia elettrica.

  • Art. 55, commi 3 e 9, del d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla struttura e alle modalità applicative dell'imposta.

  • Art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle disposizioni regolatrici dell'imposta sul consumo di energia elettrica.

  • Artt. 3, 23 e 53 della Costituzione

    La Corte ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, riserva di legge e capacità contributiva. La diversità di trattamento tra un unico punto di consegna e più punti è giustificata dalla diversa organizzazione produttiva e dalla maggiore flessibilità derivante dalla pluralità delle forniture. Il principio di progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non opera, in via diretta, per la singola imposta indiretta sui consumi.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale devono essere formulate secondo i rispettivi requisiti processuali; non è possibile utilizzare un motivo per introdurre doglianze estranee al vizio denunciato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice ha definito la questione dichiarando l'inammissibilità della domanda o del motivo, anche se ha svolto ulteriori considerazioni sul merito.

  • Art. 54 del d.lgs. n. 300/1999

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia spettava all'Agenzia competente e non più al Ministero delle finanze.

Massime di principio

  • Nelle imposte di consumo sull'energia elettrica, il soggetto giuridico unitario non comporta automaticamente l'unificazione fiscale dei consumi: il criterio principale è il distinto punto di consegna o di presa.
  • I consumi effettuati in stabilimenti diversi possono essere cumulati solo se la normativa applicabile riconosce effettivamente un'unica officina o un unico punto di fornitura; l'unitarietà societaria o produttiva, da sola, non è sufficiente.
  • La pluralità di punti di fornitura può giustificare una maggiore imposizione perché costituisce un dato oggettivo collegato alla struttura dell'attività e alla maggiore flessibilità organizzativa, senza violare necessariamente uguaglianza e capacità contributiva.
  • Il principio di progressività non può essere invocato automaticamente per contestare una singola imposta indiretta sui consumi, poiché opera principalmente con riferimento al sistema tributario complessivo.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello; inoltre, in cassazione ogni censura deve rispettare il vizio processuale dedotto e il principio di autosufficienza.
  • Quando si intende ottenere un diverso trattamento fiscale per più stabilimenti, è essenziale verificare preventivamente la configurazione tecnica e amministrativa delle forniture, l'esistenza di un unico punto-presa e la corretta tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito.

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