Cassazione Civile, Ordinanza n. 33883/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso nei confronti di una società che aveva acquistato un'area e vi aveva eseguito lavori di trasformazione in un'autorimessa con 82 box auto e locale F5. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che i fabbricati oggetto di incisivo recupero rientrassero nell'ambito dell'esenzione introdotta dal d.l. n. 102 del 2013 dalla data di ultimazione dei lavori, individuata nella DIA di fine lavori del 24 ottobre 2013. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli immobili risultavano ancora indicati come "lavori in corso" nel 2013 e che la DIA in variante mostrava che i lavori erano ancora in corso; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, perché la CTR avrebbe dato per provata l'ultimazione dei lavori senza spiegare la mancata considerazione degli atti dell'amministrazione; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; (4) violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, l. n. 122 del 1989, assumendo che i box erano pertinenziali, non cedibili autonomamente, e quindi non destinati alla vendita, con conseguente insussistenza dei presupposti per il beneficio IMU. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese di appello, deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e l'illegittima modifica peggiorativa del regime delle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Roma Capitale ritenendo inammissibili o infondati tutti e quattro i motivi: il primo perché attinente a valutazioni di merito e comunque privo di autosufficienza; il secondo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, essendo percepibile l'iter logico seguito; il terzo perché la sentenza conteneva comunque una sufficiente esposizione delle ragioni decisorie; il quarto perché la dedotta violazione di legge mascherava in realtà una censura di merito sulla destinazione dei beni. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società sulle spese, affermando che, in caso di conferma della decisione impugnata, il giudice d'appello può modificare la regolazione delle spese solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato; non potendo, in difetto, disporre una compensazione senza indicate ragioni eccezionali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la Corte, decidendo nel merito, ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese dei primi due gradi e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
terzo comma, n. 5; terzo comma, n. 4; terzo comma, n. 3
La Corte distingue tra censure di legittimità e richieste di rivalutazione del fatto, escludendo che i motivi possano trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante sussiste solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire il percorso logico.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità, altrimenti la sentenza è nulla.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Ai fini ICI/IMU il fabbricato rilevante è l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto; l'imposta può colpire il bene già da quando sia ultimato o utilizzato, anche prima dell'accatastamento.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10
Richiamati per definire il bene suscettibile di accatastamento e quindi rilevante ai fini impositivi.
d.l. n. 102 del 2013, art. 2
L'esenzione sui fabbricati oggetto di incisivo recupero opera dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, se provata.
l. n. 122 del 1989, art. 9, commi 1, 2 e 5
Se i parcheggi sono realizzati ai sensi del comma 1, la loro proprietà può essere trasferita solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare nello stesso comune; il profilo decisivo resta comunque l'accertamento in fatto della destinazione dei beni.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La modifica del regime delle spese in appello richiede specifica impugnazione del relativo capo quando la decisione di merito sia confermata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito; il motivo deve anche rispettare l'autosufficienza indicando con precisione gli atti rilevanti.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra nullità.
- Ai fini dell'imposizione ICI/IMU, il fabbricato diventa rilevante quando è ultimato o comunque suscettibile di accatastamento, senza che rilevino la sola regolarità urbanistica o l'effettiva abitabilità del bene.
- Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, contesta l'accertamento di fatto sulla destinazione o sulla natura del bene.
- In tema di spese processuali, se la sentenza di merito è confermata, il giudice d'appello può modificare la statuizione sulle spese solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato; in mancanza, la compensazione non può essere disposta arbitrariamente.
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