Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cointestatario)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un cointestatario di tre rapporti bancari di ottenere dall'altro fratello la condanna al pagamento di somme ingenti, dedotte come danno e come restituzione di importi prelevati senza consenso da conti correnti cointestati, talvolta con firma disgiunta e talvolta cointestati anche con il padre deceduto. Secondo l'attore, il convenuto avrebbe effettuato prelievi e investimenti finanziari senza autorizzazione, causando perdite, minusvalenze e depauperamento delle quote di spettanza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'attore fosse a conoscenza delle operazioni e che, comunque, non avesse provato che l'altro fratello fosse l'unico operatore sui conti, né il danno specifico, essendosi limitato a confrontare i saldi iniziale e finale, né la necessità di una CTU. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte d'appello ammesso una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe dimostrato in modo definitivo la responsabilità del fratello e le perdite subite; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1854 c.c. e illogicità della motivazione, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel valutare la conoscenza delle operazioni, nel non valorizzare la gestione unilaterale del portafoglio e nel ritenere non provata l'imputabilità delle perdite all'odierno resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sulla mancata ammissione della CTU non è, di per sé, sindacabile come omesso esame di un fatto decisivo: la consulenza tecnica è mezzo di ausilio del giudice e il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non l'istanza istruttoria in sé. Inoltre, nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato specifici fatti storici decisivi omessi, e la critica era comunque ostacolata dalla doppia conforme in fatto, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non a denunciare un vero error in iudicando o un vizio di sussunzione; ha escluso anche la nullità per motivazione apparente, osservando che le doglianze attaccavano la ricostruzione fattuale e la sufficienza della motivazione, profili non deducibili in cassazione nei termini prospettati. Al ricorrente sono state poste le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo per vizi processuali effettivi o per motivazione apparente, non per una mera diversa lettura del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata ammissione della consulenza tecnica in sé né la sufficienza della motivazione.
art. 1854 c.c.
Nel rapporto di conto corrente cointestato la censura proposta non è stata ritenuta fondata perché, in realtà, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti più che a una corretta applicazione della norma.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, non quando si contesti la sua completezza o logicità in termini di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve essere motivata, ma il vizio costituzionale rileva solo nelle ipotesi estreme di assenza o apparenza radicale della motivazione.
art. 348-ter, comma quinto, c.p.c.
La doppia conforme in punto di fatto preclude il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale, salvo la deduzione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non è autonomamente censurabile in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo: il vizio è configurabile solo se il mezzo istruttorio avrebbe consentito di provare specifici fatti storici decisivi, già discussi tra le parti, e il giudice li abbia omessi nell'esame.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ausilio o, in casi particolari, di percezione tecnica, ma non sostituisce l'onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in presenza di anomalie estreme della motivazione; non è configurabile quando la critica riguardi la sufficienza, la logicità o la condivisibilità dell'apprezzamento di merito.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specifiche differenze tra le ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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