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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30160/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

Nel giudizio originario alcuni proprietari di immobili avevano agito per il risarcimento dei danni da mancato godimento delle abitazioni, allegando una situazione di grave pericolo che aveva determinato lo sgombero degli immobili; erano stati convenuti anche un ente locale, una società di servizi e ulteriori soggetti chiamati in garanzia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e compensato integralmente le spese. Solo gli originari convenuti soccombenti sulla questione delle spese avevano proposto appello su tale punto. Prima che le controparti si costituissero nel grado di gravame, gli appellanti avevano però ottenuto stragiudizialmente il rimborso delle spese di primo grado e avevano quindi notificato rinuncia all'appello. La Corte d'appello, preso atto della rinuncia, aveva dichiarato estinto il processo ex art. 306 c.p.c. ma aveva comunque condannato gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore delle società che si erano costituite in appello. Con il ricorso per cassazione gli appellanti hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 306, commi 3 e 4, c.p.c., sostenendo che, essendo la rinuncia intervenuta prima della costituzione della controparte, non potesse essere pronunciata condanna alle spese; con un secondo motivo hanno dedotto ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché nessuna delle controparti costituite aveva chiesto tale condanna. La Corte di cassazione ha inoltre esaminato il tema della notifica del ricorso agli intimati non costituiti in appello, ritenendola nulla se eseguita presso i procuratori del primo grado, ma senza necessità di rinnovo nei loro confronti, poiché litisconsorti facoltativi e non incisi dall'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la rinuncia agli atti dell'appello, essendo stata notificata prima della costituzione delle controparti, aveva già prodotto l'effetto estintivo del processo e collocava la vicenda fuori dall'ambito applicativo dell'art. 306, comma 4, c.p.c.; pertanto la Corte d'appello non poteva porre le spese del grado a carico dei rinuncianti. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la condanna degli appellanti rinuncianti alla rifusione delle spese in favore delle società costituite. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste in solido a carico delle due società resistenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti del giudizio produce effetto estintivo immediato; la condanna alle spese è ammissibile solo se la controparte è già costituita e ha interesse alla prosecuzione del giudizio, non quando la rinuncia precede la costituzione.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di ultrapetizione è stato dedotto in relazione alla condanna alle spese pronunciata senza istanza delle controparti, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 332 c.p.c.

    quando l'impugnazione coinvolge litisconsorti facoltativi non incisi dall'impugnazione stessa, opera la disciplina dell'integrazione/gestione del contraddittorio propria di tale norma, senza necessità di rinnovare la notificazione se ormai l'impugnazione è preclusa per tali soggetti.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone una parte costituita e controinteressata, con un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio; non è sufficiente una costituzione priva di reale interesse alla decisione di merito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte ha cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha eliminato essa stessa la condanna, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Se la rinuncia agli atti del giudizio è notificata prima della costituzione della controparte, il processo si estingue immediatamente e il giudice non può pronunciare condanna alle spese ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.
  • La condanna alle spese conseguente alla rinuncia richiede che la parte destinataria della rinuncia sia già costituita e abbia un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio; la mera costituzione finalizzata al rimborso delle spese non basta.
  • La statuizione sulle spese non può essere mantenuta quando il giudice omette di verificare l'esistenza di un effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio in capo a chi si oppone alla rinuncia.
  • Quando la questione è soltanto di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, eliminando direttamente il capo illegittimo sulle spese.
  • La rinuncia agli atti può rendere assorbite le censure ulteriori, se la decisione sul primo motivo è sufficiente a definire la controversia.
  • I litisconsorti facoltativi non incisi dall'impugnazione non impongono necessariamente la rinnovazione della notifica del ricorso se la loro posizione è estranea all'utilità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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