Sentenza del 16/04/2019 n. 2403 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - IRPEF - Accertamenti bancari - Rideterminazione reddito - Onere probatorio - Amministrazione - Contribuente - Ripartizione - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito dichiarato sulla base delle movimentazioni bancarie rilevate dalla Guardia di Finanza e riportate nel processo verbale di constatazione. Il contribuente sosteneva che i giudici di primo grado non avessero adeguatamente considerato la documentazione prodotta e affermava che le somme contestate derivassero da operazioni di cosiddetto "denaro virtuale", realizzate dagli istituti di credito per sostenere la società della quale la moglie era socia. Contestava inoltre la motivazione della sentenza e l'accertamento dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo infondate le contestazioni del contribuente. Ha confermato che, negli accertamenti bancari, i dati dei conti correnti sono sufficienti a fondare la presunzione legale relativa di maggiore reddito e che spetta al contribuente fornire, per ogni singola movimentazione, giustificazioni specifiche, concrete e documentate, dimostrando che le somme erano già state dichiarate oppure erano fiscalmente irrilevanti. Le giustificazioni generiche sul "denaro virtuale" non sono state ritenute sufficienti, anche perché il contribuente non aveva fornito ulteriori elementi durante il contraddittorio con l'Ufficio. È stata confermata la ripresa a tassazione per gli importi non giustificati e il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
In presenza di accertamenti bancari si verifica un'inversione dell'onere della prova.
I dati risultanti dai rapporti bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione per la rettifica fiscale; il contribuente deve dimostrare la non imponibilità o la già avvenuta contabilizzazione delle somme.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica dei redditi imponibili in virtù di una presunzione legale relativa, ponendo a carico del contribuente l'onere della prova.
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa di ricavi o redditi imponibili. La presunzione può essere superata solo con prova contraria puntuale e documentata.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
È onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione.
La norma consente la rettifica del reddito sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione e impone al contribuente di provare l'irrilevanza fiscale delle somme contestate.
Codice civile, art. 2729
Requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici.
Secondo la sentenza, tali requisiti non sono necessari per le movimentazioni bancarie fondate su presunzione legale, poiché la presunzione deriva direttamente dalla legge.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari l'Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio indicando le movimentazioni risultanti dai conti; spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.
- La prova contraria deve essere analitica e riferita a ogni singolo versamento o prelevamento, indicando origine, destinazione, soggetto coinvolto e ragione della non imponibilità.
- Affermazioni generiche, spiegazioni non documentate o riferimenti a difficoltà finanziarie e operazioni bancarie atipiche non sono sufficienti a superare la presunzione.
- È essenziale produrre tempestivamente documenti contabili, contratti, ricevute, fatture, bonifici e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che le somme erano già dichiarate, erano trasferimenti non reddituali o comunque non erano riferibili a operazioni imponibili.
- Se alcune giustificazioni vengono riconosciute dall'Ufficio, la ripresa deve essere limitata agli importi rimasti privi di adeguata prova; tali importi possono essere tassati senza ulteriori dimostrazioni dei requisiti delle presunzioni semplici.
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