Ordinanza n. 448/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto n° 333/ISP/I SEZ 3^ 212086/8.6, Prot. 0000780, emanato in data 7.01.2026 dal Capo della Polizia pro-tempore, Dott. Vittorio PISANI, notificato a mani proprie in data 27.01.2026, mediante il quale è stata disposta la destituzione all'Amministrazione della pubblica sicurezza del ricorrente, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, D.P.R. 737/1981; - della deliberazione adottata in data 3.12.2025 dal Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Milano (MI), notificata in data 27.01.2026, nell'ambito del procedimento disciplinare nr 2.8/212086.1- 2025, mediante la quale, all'unanimità dei propri componenti, è stata proposta la destituzione del ricorrente dai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, D.P.R. 737/1981; - della lettera di contestazione degli addebiti Prot. nr 2.8/212086.1-2025 B1.a.1.2.8/25, emessa e notificata in data 15.07.2025 dal Funzionario Istruttore, Vice Questore Andrea FIUMANÒ, mediante la quale è stata contestata al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione, di cui all'art. 7, nn. 1, 2 e 4, D.P.R. 737/1981; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Capo della Polizia ha disposto la sua destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 737/1981. Sono stati impugnati anche la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina, che aveva proposto la destituzione, e la contestazione degli addebiti, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non specifica i fatti contestati né articola i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate richiedessero una trattazione approfondita incompatibile con la definizione della sola fase cautelare e le ha riservate alla fase di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi adottata una misura cautelare di sospensione, né è stata resa una valutazione definitiva sulla legittimità della destituzione o degli atti disciplinari. È stata fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. 737/1981
destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza
La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione disciplinare di destituzione, ma l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito
La norma è applicata per riservare alla fase di merito l'approfondimento delle questioni prospettate in sede cautelare e fissare l'udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può riservarne la trattazione alla fase di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica senza definire in via cautelare la controversia.
- La fissazione dell'udienza di merito con riserva delle spese non comporta, di per sé, né l'accoglimento né il rigetto della domanda di annullamento e non anticipa una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →