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Ordinanza

Ordinanza n. 10009/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 21 gennaio 2026, con cui -OMISSIS- ha parzialmente respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 12 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni MCC: -OMISSIS-; -OMISSIS- --OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; -OMISSIS- - -OMISSIS-; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 29 dicembre 2025; e per il conseguente ordine a -OMISSIS- di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.

Giustizia amministrativa202602356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego parziale comunicato via PEC il 21 gennaio 2026, relativo alle istanze di accesso presentate nel dicembre 2025 e concernenti documentazione riferita a diverse posizioni del Fondo di Garanzia per le PMI. Ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta e l’ordine di esibizione. Tra i documenti richiesti figurano rapporti ispettivi e documentazione trasmessa dalla Banca d’Italia a Mediocredito Centrale s.p.a. nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha rilevato che, dagli atti, non risultava una compiuta interlocuzione procedimentale tra Mediocredito Centrale e Banca d’Italia specificamente riferita all’istanza ostensiva oggetto del giudizio, essendo emersa soltanto un’interlocuzione relativa a un’altra istanza. Poiché la documentazione richiesta atteneva almeno in parte ad atti formati nell’ambito dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia, il Tribunale ha ritenuto necessario assicurare il pieno contraddittorio nei confronti di quest’ultima. Ha quindi ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza alla Banca d’Italia entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare, entro ulteriori venti giorni, la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando i documenti oggetto di una domanda di accesso sono stati formati, almeno in parte, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza di un’amministrazione diversa dal destinatario dell’istanza e del ricorso, tale amministrazione deve essere evocata in giudizio per assicurare il pieno contraddittorio.
  • La mera interlocuzione tra l’amministrazione destinataria dell’accesso e l’amministrazione che ha formato o trasmesso i documenti, se riferita a un’istanza diversa, non dimostra un’adeguata interlocuzione procedimentale sulla specifica istanza ostensiva oggetto del giudizio e non esclude la necessità di integrare il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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