Cassazione Penale, Ordinanza n. 12197/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per tentativo di rapina impropria. Il fatto concreto, per quanto emerge dal testo, riguarda un tentativo di sottrazione di beni seguito da violenza esercitata contro militari intervenuti. Con il primo motivo si chiedeva la riqualificazione del fatto dal tentativo di rapina impropria ex artt. 56 e 628, comma 2, c.p. al tentativo di furto ex artt. 56 e 624 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la rapina ma solo il furto. Con il secondo motivo si deduceva l'eccessività della pena e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, e comunque ha richiamato la motivazione di merito che aveva valorizzato la violenza contro i militari; il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali anche specifici.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma sul tentativo; il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di tentativo di furto.
art. 628, comma 2, c.p.
richiamato come riferimento alla tentata rapina impropria, ritenuta integrata in fatto dalla Corte di merito per la violenza contro i militari.
art. 624 c.p.
richiamato come norma del furto, nella prospettiva difensiva di riqualificazione del fatto.
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione alla richiesta di attenuanti generiche, ritenuta non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.
art. 132 c.p.
richiamato quale criterio legale di commisurazione della pena affidato alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro per la determinazione giudiziale della pena e della sua graduazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto quando la censura richiede, in realtà, una nuova ricostruzione del compendio fattuale e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Nel delitto di rapina impropria il discrimine rispetto al furto risiede nella violenza o minaccia esercitata per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o l'impunità; la presenza di violenza contro gli intervenuti può legittimare la qualificazione più grave.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se risolta in una richiesta di rivalutazione discrezionale riservata al giudice di merito, quando quest'ultimo abbia dato conto, sia pure sinteticamente, delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del difetto di motivazione; è sufficiente un riferimento alle concrete modalità del fatto e ai precedenti penali per soddisfare l'onere argomentativo del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →