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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23644/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da plurime cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 14 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relative a somme derivanti da avvisi di accertamento in parte già definiti con sentenza passata in giudicato e in parte ancora sub iudice. La curatela fallimentare e il socio accomandatario avevano impugnato le cartelle, sostenendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario; la CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 14 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di confermare la legittimità del ruolo straordinario nella parte riferita alle somme già definitivamente confermate da una precedente sentenza tributaria passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l’iscrizione a ruolo straordinario costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale, ma la sua legittimità resta ancorata a quella dell’atto impositivo presupposto. Ne deriva che, quando il giudice tributario definisce il merito e conferma la legittimità dell’avviso di accertamento, anche se la decisione non è ancora passata in giudicato, la misura cautelare deve essere mantenuta; specularmente, se l’atto viene annullato, il ruolo va sgravato in tutto o in parte. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo straordinario dell’intero importo di imposte, interessi e sanzioni è una misura cautelare attivabile in caso di fondato pericolo per la riscossione; la sua sorte segue quella dell’atto impositivo presupposto e deve adeguarsi alle statuizioni del giudice di merito.

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato insieme all’art. 15-bis nel quadro della disciplina della riscossione a ruolo e del ruolo straordinario.

  • art. 42 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma evocata nel motivo di ricorso come parte del denunciato errore processuale della CTR.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come parametro della dedotta violazione per omessa corretta considerazione delle risultanze processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza/violazione processuale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione all’appello incidentale dei contribuenti sulla domanda di responsabilità aggravata, poi rigettata nei gradi di merito.

  • art. 24 Cost.

    Evocato per affermare che la conferma della legittimità del ruolo straordinario nella motivazione della sentenza consente al contribuente di difendersi anche in appello.

Massime di principio

  • L’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 e 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura cautelare e presuppone la legittimità dell’atto impositivo da cui trae titolo.
  • Se il giudice tributario annulla o conferma, anche non definitivamente, l’avviso di accertamento presupposto, l’ente impositore e il giudice della cartella devono conformarsi alla relativa statuizione, disponendo lo sgravio o la conferma del ruolo nella stessa misura.
  • La tutela cautelare della riscossione straordinaria non può sopravvivere autonomamente in contrasto con l’esito del giudizio sul merito del tributo, perché ciò determinerebbe una duplicazione del titolo esecutivo o una permanenza ingiustificata della misura.
  • La motivazione della decisione sul merito che confermi la pretesa tributaria può valere anche come base per la conferma della riscossione straordinaria, consentendo al contribuente di contestare in modo pieno le ragioni della misura nel grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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