Cassazione Civile, Ordinanza n. 17858/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007 emessi nei confronti di una società, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio fondava la pretesa sugli esiti di indagini di polizia giudiziaria della Guardia di finanza svolte in un procedimento penale per frode fiscale riguardante altre società operanti nel commercio di rottami ferrosi, ritenute cartiere o comunque coinvolte in un sistema di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti. La società accertata risultava acquirente di materiale ferroso e aveva registrato fatture emesse da tali società, con conseguente contestazione del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità dei costi. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo provati i costi effettivamente sostenuti, tracciati nei pagamenti e l'estraneità della società alla frode. In appello la CTR ha rigettato il gravame dell'Ufficio, osservando anche che il richiamo ai prezzi del materiale ferroso costituiva novum non consentito e che la documentazione prodotta era sufficiente a giustificare costi deducibili e IVA detraibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR erroneamente aveva qualificato come nuovi i rilievi sui prezzi del materiale ferroso, che erano invece già contenuti nell'appello; con il secondo ha denunciato violazione delle norme su IVA, imposte dirette, accertamento e onere della prova, censurando la decisione nella parte in cui aveva riconosciuto deducibilità e detraibilità sulla sola base della documentazione formale e dei pagamenti tracciati, senza applicare correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente ha resistito con controricorso, invocando tra l'altro un giudicato interno sul tema dell'IVA e sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né allegato in modo adeguato gli atti amministrativi e processuali necessari a verificare la pretesa novità delle questioni. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo generico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, mentre il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile; quanto ai costi, la deducibilità richiede comunque la prova dell'esistenza, inerenza e coerenza economica del costo, oltre al rispetto dei requisiti di effettività, competenza, certezza e determinabilità, non bastando la sola contabilizzazione o la tracciabilità dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame, anche alla luce dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamato come norma sulla specificità dell'appello; il motivo che la invocava è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non per una rivalutazione di merito della norma.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Norma sui nuovi motivi in appello richiamata per censurare la CTR; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il primo motivo è inammissibile.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA; nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti la detrazione dipende dalla prova della buona fede del cessionario.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le disposizioni sull'IVA contestate nel ricorso, senza autonoma elaborazione oltre il quadro della detraibilità.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel motivo sull'IVA; la Corte applica i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Richiamato per i requisiti di deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che occorrono esistenza, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel motivo sull'accertamento dei redditi; la Corte ribadisce che l'Ufficio può superare le risultanze documentali mediante elementi idonei e che l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione provare gli elementi della frode e al contribuente la prova contraria della propria buona fede e dei requisiti dei costi dedotti.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
La Corte richiama la disciplina, come modificata nel 2012 e applicabile retroattivamente, per affermare che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se effettivi e inerenti, salvo i limiti derivanti dai requisiti generali del TUIR.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012
È la norma che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993; la Corte la considera rilevante per la deducibilità dei costi e la indica come applicabile retroattivamente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per incardinare il primo motivo come vizio processuale, poi dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per incardinare il secondo motivo come violazione di legge, ritenuto ammissibile e fondato.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA; il contribuente, per contro, deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza fraudolenta e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e la mancanza di un vantaggio economico non bastano, da sole, a provare la buona fede del contribuente né a neutralizzare la contestazione sulla partecipazione a una frode fiscale.
- Per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina consente la deduzione se i costi sono effettivi e inerenti, ma resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare l'esistenza del costo, la sua inerenza all'attività d'impresa e la sua coerenza economica, oltre ai requisiti di effettività, competenza, certezza e determinabilità.
- In sede di giudizio di legittimità, la censura sulla novità dei motivi di appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega gli atti processuali e amministrativi necessari a consentire il controllo diretto della Corte sull'effettivo contenuto dell'impugnazione.
- Il giudice tributario non può riconoscere automaticamente deduzioni e detrazioni sulla sola base della documentazione contabile, ma deve verificare la sostanza economica dell'operazione e applicare il corretto riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.
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