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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 2569 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazione - Notifica a mezzo Pec - Irritualità telematica - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo. (1° massima). Notificazione - Cartella di pagamento - Comunicazione - Avviso bonario - Validità. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione per (1) irritualità/nullità della notifica via PEC di atti tributari; (2) validità/obbligatorietà dell'avviso bonario nell'ambito dei controlli ex art. 36-bis DPR 600/73 e del recupero di omessi o carenti versamenti.

La decisione

La Corte ha stabilito due principi: (1) l'irregolarità formale della notifica via PEC non determina automaticamente inesistenza dell'atto, ma una nullità che è sanabile se risulta che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto (raggiungimento dello scopo della notifica); (2) l'avviso bonario previsto nell'ambito degli accertamenti ex art. 36-bis DPR 600/73 è obbligatorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non è richiesto quando l'Ufficio procede semplicemente al recupero di omessi o carenti versamenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 26

    Richiamato quale norma sulla disciplina delle notificazioni nell'ambito dell'esecuzione tributaria; utilizzato per valutare effetti e regolarità delle notifiche di atti esecutivi.

  • d.P.R. 600/73, art. 60

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notifica degli atti tributari; impiegata per valutare la legittimità della notificazione telematica.

  • l. 53/94, art. 3bis

    Norma di riferimento sulle notifiche telematiche; usata per valutare l'irritualità e la possibile sanabilità delle notifiche via PEC.

  • c.p.c. art. 156

    Richiamato quale disciplina processuale sulle notificazioni e sugli effetti della loro irregolarità; dal testo si evince che l'irregolarità può essere sanata se è raggiunto lo scopo della notifica.

  • d.P.R. 600/73, art. 36-bis

    Disciplina i controlli formali e gli adempimenti dell'Ufficio; interpretato per stabilire che l'avviso bonario è obbligatorio solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • l. 212/2000, art. 6, comma 5

    Norma sul procedimento di accertamento e sui diritti del contribuente; richiamata per precisare l'ambito di applicazione dell'avviso bonario e delle garanzie procedurali.

Massime di principio

  • Un'irregolarità nella notificazione via PEC non vale automaticamente a dichiarare l'atto inesistente: è necessaria una valutazione sulla conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza, la nullità è sanata.
  • Per contrastare una notifica via PEC, il contribuente deve dimostrare la mancata conoscenza effettiva (es. assenza di accesso, mancata ricezione, o impossibilità oggettiva di conoscere l'atto); la sola irregolarità formale non basta.
  • L'avviso bonario ex art. 36-bis DPR 600/73 è obbligatorio solo quando esistono incertezze su elementi significativi della dichiarazione; non è un passaggio necessario quando l'Ufficio procede al recupero di imposte non versate o insufficientemente versate.
  • Se l'Ufficio agisce per recuperare omessi o carenti versamenti, il contribuente non può automaticamente impugnare per mancato avviso bonario: occorre verificare se sussisteva effettivamente un dubbio sulla correttezza della dichiarazione.
  • Dal punto di vista probatorio, chi invoca la nullità deve fornire elementi concreti sulla mancata conoscenza; dall'altro lato, l'Amministrazione può dimostrare il raggiungimento dello scopo notificatorio con qualsiasi elemento probatorio idoneo (ricevute PEC, riscontri positivi, comportamenti del destinatario).
  • In casi simili è buona prassi conservare e produrre prove di ricezione/lettura PEC e le azioni successive (pagamenti, comunicazioni), perché possono essere decisive per la sanatoria della notificazione.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede un approccio sostanziale: l'effetto pratico (conoscenza dell'atto) prevale sull'errore formale quando tale effetto è provato.

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