Cassazione Penale, Ordinanza n. 34998/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, e la condanna era stata confermata in appello per concorso in rapina aggravata commessa il 29 ottobre 2023. In ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p., sostenendo che dovesse trovare ingresso la disciplina del c.d. concorso anomalo; 2) vizi di motivazione sulla circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.; 3) vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di speciale tenuità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e non individuavano specifici travisamenti delle emergenze processuali; quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto non deducibile in cassazione poiché non devoluto con i motivi di appello, rilevando che la censura era stata solo genericamente accennata in appello e poi sviluppata specificamente soltanto nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato quindi gli esiti di merito di condanna per concorso in rapina aggravata, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la partecipazione attiva dell'imputato alla consumazione della rapina e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, in un contesto unitario e ristretto sul piano spazio-temporale. Ha inoltre escluso l'esaminabilità della doglianza sulla speciale tenuità del fatto perché introdotta solo in cassazione e non devoluta con specificità in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione in cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo specifico travisamento delle risultanze processuali.
art. 116, comma 2, cod. pen.
La difesa invocava il c.d. concorso anomalo, ma la Corte ha escluso la deducibilità della censura perché, in concreto, richiedeva una rivalutazione delle prove incompatibile con il giudizio di legittimità.
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
L'aggravante delle più persone riunite è stata ritenuta correttamente contestata e mantenuta perché la vittima era consapevole della presenza di un secondo concorrente nell'azione predatoria, considerata unitaria nel breve contesto spazio-temporale dei fatti.
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
È stata richiamata dalla difesa per sostenere la riduzione di pena per speciale tenuità del fatto, ma la Corte ha escluso l'esame della doglianza perché non ritualmente devoluta in appello.
cod. proc. pen., art. 591
Pur non essendo espressamente citato nel testo, l'esito di inammissibilità è coerente con una doglianza che introduce in cassazione questioni non devolute nei motivi di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare doglianze che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, richiedano una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- La censura relativa al concorso anomalo ex art. 116 c.p. è inammissibile se non denuncia uno specifico travisamento della prova o un vizio reale della motivazione, ma mira soltanto a contestare l'apprezzamento di merito sulla partecipazione dell'imputato al fatto.
- L'aggravante delle più persone riunite nella rapina può ritenersi integrata quando l'azione predatoria sia unitaria, svolta in un contesto spazio-temporale ristretto, e la vittima percepisca la presenza concorsuale di un secondo soggetto idoneo a cooperare alla violenza o alla minaccia.
- Questioni non specificamente devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, neppure se sviluppate in modo più articolato nel ricorso rispetto a un generico cenno contenuto nei motivi di gravame.
- Il riconoscimento o diniego di una riduzione per speciale tenuità del fatto richiede una devoluzione rituale nei precedenti gradi di merito; in mancanza, la relativa doglianza è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34815/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →