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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16496 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento già divenuto definitivo per mancata impugnazione non costituisce una lite fiscale pendente. La cartella, infatti, si limita a intimare il pagamento di una somma fondata su una pretesa tributaria ormai definitiva e non rappresenta un nuovo o autonomo atto impositivo. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, non sussisteva il presupposto per accedere alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso della contribuente contro il diniego dell'istanza di definizione della lite fiscale. G.E. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.467,50 oltre alle spese prenotate a debito. Le spese dei precedenti gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    La definizione agevolata richiede l'esistenza di una lite fiscale pendente relativa a un atto impositivo ancora contestabile. Non rientra in tale nozione la controversia riguardante una cartella fondata su un avviso di accertamento già definitivo.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 49

    È richiamata nell'ambito della disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali, ma non consente di qualificare come lite pendente una controversia relativa a una cartella meramente esecutiva fondata su un accertamento non impugnato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    La norma disciplina i termini per proporre il ricorso tributario. L'impugnazione tempestiva della cartella non riapre, tuttavia, i termini né consente di contestare nel merito un avviso di accertamento ormai definitivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, fondamento processuale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento non impugnato nei termini ha natura esecutiva e non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo.
  • L'impugnazione della cartella non consente, di regola, di contestare nel merito la pretesa tributaria già definitivamente accertata né di riaprire i termini per impugnare l'avviso originario.
  • Per accedere a una definizione agevolata delle liti fiscali deve esistere una controversia effettivamente pendente su un atto impositivo contestabile; la sola impugnazione di una cartella derivante da un accertamento definitivo non è sufficiente.
  • Quando manca il presupposto della lite fiscale pendente, il diniego dell'Amministrazione all'istanza di definizione agevolata è legittimo.
  • Eventuali vizi propri della cartella, come errori di notifica, calcolo o identificazione del debitore, possono essere contestati, ma ciò è distinto dalla contestazione del merito dell'accertamento ormai definitivo.

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