Cassazione Penale, Sentenza n. 20582/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione nella determinazione della pena complessiva. Il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione non abbia dapprima scorporato i reati riuniti in continuazione dalle sentenze di cognizione, come imposto dall'art. 81 cod. pen., individuando la pena base sul reato più grave e poi applicando autonomi aumenti per i reati satellite; inoltre contesta l'omessa motivazione sull'entità degli aumenti e la mancata aderenza alle proporzioni adottate dai giudici di cognizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato i principi consolidati in materia di continuazione tra reati separatamente giudicati, omettendo lo scorporo dei reati riuniti in continuazione e una motivazione sufficiente circa la determinazione della pena base e degli aumenti applicati. L'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla determinazione della pena complessiva e la causa è stata rinviata al giudice a quo in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di accertare e riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati e di rideterminare la pena; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve operare nel rispetto delle regole sostanziali e procedurali relative alla continuazione.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione e gli aumenti di pena per i reati commessi con un'unica deliberazione. La Corte interpreta che, nel caso di reati separatamente giudicati e poi riconosciuti in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare la pena più grave e applicare autonomi aumenti per i reati satellite, motivando l'entità di ciascun aumento.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Stabilisce il criterio per individuare il reato piu' grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più grave); la Corte conferma che tale criterio deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione nell'individuazione della pena base.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Definiscono i parametri discrezionali per la determinazione della pena (mezzi di determinazione e commisurazione). La Corte ricorda che il potere discrezionale del giudice nell'aumentare la pena deve essere esercitato nei limiti e con la motivazione prevista da tali articoli.
Massime di principio
- Se l'esecuzione deve riconoscere una continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve innanzitutto scorporare i reati che il giudice di cognizione aveva già riunito in continuazione.
- Dopo lo scorporo, il giudice deve individuare il reato piu' grave (secondo art. 187 disp. att. c.p.p., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave) e assumere la pena inflitta per tale reato come base su cui operare aumenti.
- Gli aumenti per i reati satellite (inclusi quelli già unificati in precedenza in sede di cognizione) devono essere applicati in modo autonomo e il giudice dell'esecuzione deve motivare l'entità di ciascun aumento, non limitandosi al solo rispetto del limite legale (es. triplo della pena base).
- Il giudice dell'esecuzione può confermare gli aumenti quantificati in sede di cognizione, ma tale conferma richiede un'adeguata motivazione e può essere realizzata anche richiamando le ragioni che giustificarono la dosimetria in sede cognitiva.
- L'omessa esecuzione dello scorporo o la mancanza di motivazione sui singoli aumenti costituiscono vizio idoneo a determinare l'annullamento dell'atto e il rinvio ad un nuovo esame in diversa composizione.
- In fase di impugnazione dell'ordinanza di esecuzione è utile contestare specificamente la mancata operazione di scorporo, l'errata individuazione della pena base e l'insufficiente motivazione sugli aumenti, richiedendo il rinvio per nuovo esame se ricorrono i vizi.
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