Cassazione Penale, Sentenza n. 13192/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa a Pietro Lombardo con sentenze irrevocabili del 21/09/2017 e 19/11/2018. Il PM sosteneva che la sospensione era stata concessa in presenza di cause ostative (precedenti penali) non emerse in fase di cognizione perché il certificato del casellario non era aggiornato, pertanto la revoca era dovuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo corretta la ricostruzione secondo cui, se la sospensione condizionale è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve procedere alla revoca salvo che la causa ostativa risultasse documentalmente al giudice di cognizione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio conforme ai principi espressi dalla Corte.
Norme richiamate
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Norma invocata per la richiesta di revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena; disciplina il procedimento esecutivo di revoca richiesto dal Pubblico Ministero.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Fornisce la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale (es. divieto di concessione oltre due volte). Se la sospensione è stata concessa in violazione di questa norma, il giudice dell'esecuzione deve revocarla salvo che l'ostacolo fosse documentalmente noto al giudice di cognizione.
Sezioni Unite, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo), Rv. 264381-01
Principio affermato: il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, salvo che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per la verifica.
Giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021 (Stambazzi); Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021 (Fosco); Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019 (Coccia)
Confermano che la mancata impugnazione delle sentenze da parte del Pubblico Ministero o la mancata pronuncia del giudice d'appello sulla questione non formano giudicato preclusivo: ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione se ricorrono le condizioni previste.
Massime di principio
- Se in sede esecutiva emerge che la sospensione condizionale della pena è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocarla, salvo che la causa ostativa risultasse documentalmente nota al giudice di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire e verificare il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se l'ostacolo alla concessione del beneficio fosse noto al giudice che ha pronunciato le sentenze.
- La mancata impugnazione delle sentenze da parte del Pubblico Ministero non crea una preclusione insuperabile: non si forma un giudicato ostativo alla successiva revoca in fase esecutiva se la questione non è stata decisa dall'appello.
- Il potere del giudice d'appello di revocare la sospensione ha natura facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione; l'assenza di pronuncia in sede d'appello non impedisce la revoca esecutiva quando sussistono i presupposti.
- Il Pubblico Ministero dovrebbe comunque agire tempestivamente impugnando le sentenze quando ha conoscenza di cause ostative, e nel contempo fornire documentazione integrativa (es. aggiornamento del casellario) per consentire la verifica in cognizione ed in esecuzione.
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