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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Fruizione dei benefici "prima casa" - Acquisto immobile mediate vendita all'incanto - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare i benefici "prima casa" all'acquisto di un immobile effettuato tramite vendita all'incanto. In tali ipotesi, il trasferimento viene formalizzato e registrato dall'Ufficio del Giudice delle Esecuzioni e non direttamente dalla parte acquirente. Il punto centrale era stabilire se le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, potessero essere rese dal legale dell'aggiudicatario al momento dell'acquisto all'asta e successivamente integrate con le ulteriori dichiarazioni previste dalla legge.

La decisione

È stato riconosciuto che l'aggiudicatario può fruire delle agevolazioni "prima casa" anche quando l'atto di trasferimento è registrato dall'Ufficio giudiziario. È sufficiente che le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla legge siano rese dal legale all'atto dell'acquisto all'asta e poi completate o integrate secondo le modalità richieste. La particolare procedura della vendita giudiziaria non può impedire il beneficio quando risultano sostanzialmente sussistenti i presupposti e le dichiarazioni necessarie.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, nota II-bis, lettere a), b) e c)

    Nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986

    Le dichiarazioni richieste per ottenere l'agevolazione "prima casa" possono essere rese anche nell'ambito della procedura di vendita giudiziaria, tramite il legale dell'acquirente, e successivamente integrate, poiché la registrazione dell'atto non dipende direttamente dalla parte.

Massime di principio

  • Nelle vendite giudiziarie, l'assenza di un atto formato e registrato direttamente dall'acquirente non esclude automaticamente le agevolazioni fiscali "prima casa".
  • Le dichiarazioni sui requisiti dell'agevolazione possono essere rese dal legale dell'aggiudicatario nell'ambito della procedura d'asta, purché siano sufficientemente chiare e successivamente integrate ove necessario.
  • Occorre verificare e documentare tutti i requisiti sostanziali previsti dalla nota II-bis, tra cui la residenza o l'impegno a trasferirla, l'ubicazione dell'immobile e l'assenza di precedenti situazioni incompatibili con il beneficio.
  • In caso di acquisto all'asta, è prudente presentare tempestivamente all'ufficio competente una dichiarazione integrativa contenente tutte le attestazioni richieste, così da evitare contestazioni formali.
  • La procedura speciale della vendita all'incanto deve essere interpretata in modo da non penalizzare l'acquirente per adempimenti che, nel trasferimento ordinario, sarebbero normalmente inseriti nell'atto notarile.

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