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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della CTR Campania, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF applicata sulle prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale. Secondo l'Amministrazione, le somme avrebbero dovuto essere tassate secondo il regime previsto per le indennità assimilate al TFR, anziché con l'aliquota del 12,50% propria dei redditi di capitale. In subordine, ha chiesto di distinguere la quota corrispondente alla sorte capitale, soggetta a tassazione separata, dalla quota derivante dal rendimento della polizza o del fondo, soggetta all'aliquota del 12,50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa a una diversa sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 a un fondo aziendale a capitalizzazione e con prevalente causa previdenziale, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 devono essere distinti: la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare concretamente la composizione delle somme erogate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    Disciplina della previdenza complementare; la sentenza richiama il regime applicabile, ma precisa che per i cosiddetti vecchi iscritti occorre fare riferimento alla disciplina tributaria individuata dalle Sezioni Unite.

  • Legge n. 30 del 1997, art. 1

    Richiamata dalla CTR per sostenere la non applicabilità della nuova disciplina ai vecchi iscritti e il trattamento più favorevole delle prestazioni.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, nel testo applicabile ratione temporis

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata a tassazione separata per la sola sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Stabilisce il criterio generale di scomposizione fiscale delle prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali integrativi aziendali per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare aziendale viene liquidata in capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario.
  • Per i lavoratori iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 seguono un regime misto: tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% sul rendimento netto derivante dalla gestione del capitale.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece soggetti integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione dell'aliquota del 12,50% sul rendimento.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve poter dimostrare, mediante documentazione del fondo o del sostituto d'imposta, la composizione dell'importo liquidato e la quota di rendimento effettivamente prodotta dalla gestione finanziaria.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte sul quantum: il giudice del rinvio deve effettuare i calcoli e gli accertamenti conformandosi al principio di diritto stabilito dalla Corte.

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