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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento: - della determinazione del Comune di Aradeo n. 200 del 06.11.2025 reg. gen. n. 510 del 07.11.2025 protocollata il 12.11.2025 n. 14295 e trasmessa, tramite pec, all’odierna parte ricorrente il 12.11.2025; ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati testualmente dalla suddetta e quivi impugnata determinazione, se ritenuti contrari alla pretesa dell’odierna parte ricorrente: l’eventuale verbale di sopralluogo della Polizia Locale relativa al sopralluogo del 09.09.2025; il P.U.G. del Comune di Aradeo laddove, altresì, contempla la strada di previsione evocata dalla suddetta e quivi impugnata determinazione; l’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.; la Scheda d’Ambito del P.P.T.R. elaborato n. 5.11; l’art. 37 N.T.A., norma d’uso sez. C2 Scheda d’ambito 5.11 P.P.T.R.; la nota dell’ufficio Suap prot. n. 10234 del 08.08.2025; la nota dell’ufficio S.u.a.p. prot. 10235 del 08.08.2025; sempre ove occorrer possa, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Aradeo n. 58 del 09.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: secondo diniego comunale relativo alla realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni, fondato su carenze documentali e contrasti con il PUG, il PPTR e la necessità di svincolo militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale con cui era stato adottato un secondo diniego rispetto all’istanza di autorizzazione presentata il 3 febbraio 2025 per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni. Ha dedotto, con un’unica articolata censura, la violazione del principio del cosiddetto “one shot puro”, ritenendo che il secondo diniego fosse fondato su motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del primo procedimento, il cui diniego era stato annullato dal TAR con precedente sentenza. Ha inoltre contestato l’infondatezza delle ragioni ostative e la violazione della disciplina speciale in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, richiamando il d.lgs. n. 259/2003, la l. n. 36/2001 e l’art. 4-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024. Erano stati inoltre indicati, ove occorrente, ulteriori atti presupposti, tra cui un eventuale verbale della polizia locale, previsioni del PUG, disposizioni e schede del PPTR, note SUAP e un’ordinanza sindacale. L’associazione interveniente ad opponendum aveva depositato il proprio atto senza notificarlo alle altre parti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum dell’associazione, rilevando che l’art. 50, comma 2, c.p.a. impone la notificazione dell’atto di intervento alle altre parti, oltre al successivo deposito. Il semplice deposito di una memoria non notificata non consente l’ingresso nel giudizio, poiché la previa notificazione tutela il contraddittorio e il diritto di difesa. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che il secondo diniego fosse fondato su ragioni — mancanza di documenti già ricavabile dall’istanza originaria, contrasto con il PUG vigente, contrasto con il PPTR e necessità dello svincolo militare — che erano già emergenti dall’istruttoria del primo procedimento e che l’amministrazione avrebbe quindi dovuto esaminare nel primo provvedimento. Dopo l’annullamento giudiziale del primo diniego, l’amministrazione non poteva introdurre per la prima volta tali motivi ostativi nel riesercizio del potere. È stato applicato il principio del “one shot provvedimentale” previsto dall’art. 10-bis, secondo periodo, l. n. 241/1990, distinto dal “one shot temperato”. Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 5.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dell’associazione interveniente e delle amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    l’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’art. 45; nei confronti delle parti costituite è notificato ai sensi dell’art. 170 del codice di procedura civile

    La notificazione dell’atto di intervento alle altre parti costituisce requisito necessario per l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio amministrativo.

  • art. 10-bis, secondo periodo, l. n. 241/1990

    Dopo l’annullamento giudiziale di un provvedimento, nell’esercizio rinnovato del potere l’amministrazione non può introdurre per la prima volta motivi ostativi che erano già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 276, comma 2, c.p.c., quale fondamento dell’esame prioritario della questione processuale relativa all’ammissibilità dell’intervento.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale criterio per la priorità dell’esame della questione processuale preliminare.

  • art. 24 Cost.

    La necessità della notificazione dell’intervento è correlata alla tutela del diritto di difesa delle parti già presenti nel giudizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente; la misura cautelare era stata già accolta con ordinanza interlocutoria nel corso del giudizio.

  • d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina speciale applicabile alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni; il testo non espone una specifica interpretazione normativa ulteriore.

  • l. n. 36/2001

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle infrastrutture per telecomunicazioni e della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici; il testo non espone una specifica interpretazione normativa ulteriore.

  • art. 4-bis, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore disciplina speciale applicabile; il testo non espone una specifica interpretazione normativa ulteriore.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è annullato in sede giurisdizionale, l’amministrazione, nel riesercitare il potere, non può fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi che erano già desumibili dall’istruttoria del provvedimento annullato e che avrebbero dovuto essere valutati in precedenza.
  • Il principio del “one shot provvedimentale” di cui all’art. 10-bis, secondo periodo, l. n. 241/1990 impedisce all’amministrazione di introdurre per la prima volta, nel secondo provvedimento, ragioni ostative già emergenti dalla domanda, dagli allegati e dalla localizzazione dell’intervento.
  • Nel giudizio amministrativo l’intervento è inammissibile quando l’atto di intervento sia stato soltanto depositato senza essere previamente notificato alle altre parti secondo l’art. 50, comma 2, c.p.a.; il deposito di una memoria non notificata non è sufficiente a instaurare validamente il contraddittorio nei confronti dell’interveniente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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