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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17298/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per un importo complessivo di euro 18.999,26, poi annullata con sentenza della commissione tributaria regionale. Nelle more, il contribuente aveva subito un pignoramento presso terzi e aveva comunque versato ulteriori somme in via esecutiva o per evitare la prosecuzione dell'azione esecutiva. Dopo l'annullamento della cartella, il contribuente aveva chiesto il rimborso delle somme versate, prima all'agente della riscossione e poi, a seguito del subentro, anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate, senza ottenere risposta. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che la tutela dovesse essere azionata con il giudizio di ottemperanza. Il contribuente ha quindi notificato la sentenza favorevole e, decorso inutilmente il termine per il rimborso d'ufficio, ha promosso il giudizio di ottemperanza. La CTR, in sede di ottemperanza, ha però rigettato il ricorso ritenendo che l'ottemperanza non fosse esperibile in assenza di un'espressa statuizione di rimborso nel titolo da eseguire. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992 e nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che quella norma consente espressamente di chiedere l'ottemperanza quando il rimborso dovuto non sia eseguito dopo una sentenza favorevole al contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito non poteva escludere in astratto l'ottemperanza solo perché la sentenza da eseguire non conteneva una specifica condanna al rimborso; era invece necessario verificare il contenuto precettivo del titolo azionato e stabilire se la decisione avesse inciso sull'an o sul quantum dell'obbligazione tributaria. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza ... deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni ... In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70

    La norma attribuisce al contribuente, in caso di mancato rimborso d'ufficio conseguente a sentenza favorevole, la possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza; il giudice deve però verificare se il titolo sia idoneo a incidere sull'an o sul quantum del tributo e quindi a fondare l'esecuzione

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    È il rimedio processuale richiamato per ottenere l'attuazione coattiva della decisione tributaria favorevole quando il rimborso non sia spontaneamente eseguito

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    violazione ... con conseguente nullità della sentenza e del procedimento

    È il parametro di legittimità invocato per censurare l'errore di diritto e il vizio processuale della decisione di merito

  • art. 72-bis d.P.R. 602/1973

    pignoramento presso terzi ex art. 72-bis

    È richiamato solo come modalità di riscossione esecutiva da cui derivano le somme poi chieste in rimborso

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale favorevole al contribuente sia suscettibile di concreta esecuzione e richieda un'attività conformativa dell'amministrazione, non essendo sufficiente un mero annullamento privo di effetti sostanziali da eseguire.
  • Per verificare l'ammissibilità dell'ottemperanza occorre accertare il contenuto precettivo della sentenza azionata e stabilire se essa incida sull'an dell'obbligazione tributaria o sul suo quantum; solo in tal caso si può procedere alla tutela esecutiva.
  • Non è corretto negare in astratto il rimedio dell'ottemperanza solo perché la sentenza non contenga una espressa condanna al rimborso: ciò che rileva è se dalla decisione emerga comunque il diritto del contribuente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
  • Quando l'atto impositivo è annullato solo per vizi formali e il rapporto tributario sostanziale resta integro, l'ottemperanza non è lo strumento appropriato, perché manca un comando sostanziale da attuare.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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