Cassazione Civile, Ordinanza n. 30644/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità il Ministero dell'interno si era costituito solo mediante un atto finalizzato alla partecipazione alla discussione orale. La Corte ha esaminato in via preliminare l'ammissibilità del ricorso, rilevando che nei procedimenti camerali in Cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta tramite controricorso tempestivamente notificato e depositato. Quanto al ricorso, la Corte ha poi verificato la procura speciale rilasciata a margine dell'atto: benché recasse la data di rilascio e la sottoscrizione della ricorrente, non conteneva una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, limitandosi alla formula generica "per autentica e accettazione". La Corte ha quindi ritenuto non rispettato il requisito di specialità previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi tale posteriorità, anche con un'unica sottoscrizione che renda chiaro sia l'autenticità della firma sia la certificazione della data. Poiché nel caso concreto la procura non recava una certificazione idonea della posteriorità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha provveduto sulle spese per l'irrituale costituzione del Ministero e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve risultare certificata dal difensore, a pena di inammissibilità
art. 83 c.p.c.
richiamato come norma generale sul rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito di specialità
art. 365 c.p.c.
richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
norma che ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008
L. 13 aprile 2017, n. 46
legge di conversione del d.l. n. 13/2017
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
parametri invocati nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
parametri eurounitari richiamati nella questione di legittimità costituzionale
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
parametri della Carta richiamati nella questione di legittimità costituzionale
artt. 6, 13 e 14 CEDU
parametri convenzionali richiamati nella questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel procedimento camerale davanti alla Corte di cassazione la partecipazione alla fase decisoria richiede un controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale non integra una valida costituzione in giudizio.
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 la procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale requisito deve essere certificato espressamente dal difensore.
- La certificazione della data di rilascio della procura non è surrogabile dal solo contenuto complessivo dell'atto o dall'indicazione della data apposta nella procura: occorre un'asseverazione chiara che attesti la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
- Ai fini dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 non sono necessarie formule sacramentali né due distinte attestazioni, ma è indispensabile che dalla sottoscrizione del difensore risulti in modo esplicito sia l'autenticità della firma sia la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione.
- La mancanza della certificazione esplicita della posteriorità della procura comporta una speciale causa di inammissibilità del ricorso per cassazione nelle materie regolate dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.
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