Cassazione Penale, Sentenza n. 9856/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione aggravata. La difesa ha censurato: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché la identificazione del 'Pasquale' nelle intercettazioni sarebbe meramente autoreferenziale e non adeguatamente motivata; criticava il collegamento tra conversazioni avvenute in momenti diversi e contestava la possibilità materiale di partecipazione del ricorrente essendo sottoposto a misura ex art. 94 d.P.R. 309/1990 in una comunità; 2) la qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ritenuta priva di elementi concreti e fondata su legami di sangue piuttosto che su modalità di condotta; 3) la sussistenza delle esigenze cautelari, contestando l'uso apodittico della caratura criminale e la mancata considerazione del rilevante arco temporale (circa 4 anni) trascorso dai fatti senza condotte successive sintomatiche di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: gli elementi contestuali (richiami al lavoro pubblico, il riferimento a Pasquale, la sua identificazione territoriale e familiare con la 'ndrina La Rosa) rendevano plausibile la riconducibilità delle condotte al ricorrente; non sussistono vizi nella valutazione dei gravi indizi che non possono essere rimescolati in sede di cassazione per una diversa valutazione probatoria. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., la Corte ha confermato la rilevanza del contesto mafioso e della percezione di soggezione della vittima, affermando la natura oggettiva dell'aggravante e l'integrazione sia del metodo mafioso sia dell'agevolazione alla consorteria. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che il Tribunale ha considerato il tempo trascorso ma ha valutato che le circostanze concrete (gravità dei precedenti, ruolo apicale, contesto territoriale) giustificavano il mantenimento della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese per il rigetto ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 94
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento allo stato del ricorrente in esecuzione di pena/affidamento in prova; la Corte ritiene che le prescrizioni di affidamento in prova non escludono automaticamente la possibilità di allontanamento non autorizzato e non invalidano di per sé i gravi indizi.
codice penale, art. 416-bis comma 1
L'aggravante del metodo mafioso è stata interpretata in senso oggettivo: non è necessario che l'organizzazione esista materialmente nella forma evocata, ma è sufficiente che la condotta abbia posto la vittima in soggezione e nel timore di dover fronteggiare la reazione di una consorteria criminale; si riconosce inoltre l'effetto speciale dell'aggravante anche in termini di agevolazione alla consorteria.
codice di procedura penale, art. 275 comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto al regime delle misure cautelari per reati di mafia, esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tuttavia la Corte ricorda che il giudice deve considerare espressamente il fattore tempo e gli eventuali elementi che possano escludere esigenze cautelari, ma nel caso concreto ha ritenuto tali esigenze sussistenti.
legge 16 aprile 2015, n. 47
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata per precisare l'obbligo di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati nella decisione sulle misure cautelari e per orientare la valutazione costituzionalmente compatibile della presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha tenuto conto del tempo ma non ha rilevato elementi idonei ad escludere le esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In riferimento a intercettazioni: l'identificazione di una persona nelle conversazioni può essere ritenuta valida sulla base di elementi contestuali (nome, luogo, appartenenza familiare/territoriale, oggetto della conversazione) anche se non vi è una prova assoluta; la cassazione verifica la logicità delle ragioni addotte dal giudice di merito, non rielabora il fatto.
- Aggravante 416-bis: ha natura in larga parte oggettiva; è sufficiente che la condotta evochi o faccia percepire alla vittima la forza intimidatrice di una consorteria mafiosa, non occorrendo la prova di un preciso apparato organizzativo materialmente impiegato nella ritorsione.
- Valutazione delle esigenze cautelari e tempo trascorso: il decorso del tempo è un elemento che deve essere considerato e può attenuare la necessità della misura, ma non è determinante se permangono altri elementi (gravità dei precedenti, ruolo nell'organizzazione, contesto territoriale, rischio di reiterazione) che giustificano la custodia cautelare o misure afflittive.
- Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione, specie nei ricorsi contro provvedimenti di riesame cautelare, controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione e il rispetto dei canoni di diritto; non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito su questioni di fatto e di prova.
- Affiliazione familiare e ruolo locale: legami di sangue e posizione nella cosca possono essere valorizzati dal giudice come elementi indiziari utili a delineare capacità intimidatoria e finalità di agevolazione mafiosa, specie se inseriti in un contesto probatorio coerente.
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