Cassazione Penale, Ordinanza n. 06344/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'iniziativa impugnatoria per la sua evidente inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: i primi due denunciavano un vizio di motivazione per la mancata assoluzione dell'imputato; il terzo lamentava un vizio di motivazione in relazione alla richiesta di modifica del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure non introducevano reali questioni di legittimità, ma proponevano soltanto una diversa e generica lettura del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa per l'iniziativa manifestamente infondata, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che censure generiche e meramente alternative rispetto alla ricostruzione di merito non integrano veri motivi di legittimità.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per il principio secondo cui non sono ammissibili in cassazione doglianze che si limitano a sollecitare una rivalutazione del merito.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere effettive doglianze di legittimità e non un generico apprezzamento alternativo dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, segue la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nell'impugnazione, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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