Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18947/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione, da parte di un medico convenzionato con il SSN, di una cartella di pagamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2009. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione perché la soglia organizzativa minima non sarebbe superata quando il professionista si avvalga di una sola unità di personale di segreteria e di un'altra per assistenza infermieristica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 e sostenendo che la CTR aveva mal applicato i principi in tema di autonoma organizzazione per un medico convenzionato con il SSN.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP, secondo cui il presupposto sussiste solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture altrui, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude l'IRAP, per il medico convenzionato SSN, in presenza del solo ausilio di segreteria o di un infermiere con mansioni esecutive. La CTR, secondo la Corte, si è attenuta a tali principi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio denunciato nel ricorso per cassazione

  • art. 2 d.lgs. 446/1997

    norma che individua il presupposto dell'IRAP e, nel caso di lavoro autonomo, richiede l'autonoma organizzazione

  • art. 9451/2016

    le Sezioni Unite hanno definito i criteri dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste solo quando il professionista sia responsabile della propria organizzazione e non operi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse.
  • L'autonoma organizzazione ricorre se il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
  • Per il medico convenzionato con il SSN, l'utilizzo di una segreteria o di un infermiere addetto a mansioni esecutive non integra, di per sé, autonoma organizzazione ai fini IRAP; il giudice di merito deve valutare in concreto mezzi e modalità dell'attività.
  • La sussistenza dell'autonoma organizzazione va accertata in concreto, senza arrestarsi ai soli riflessi del carico organizzativo sul reddito del professionista.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.