Cassazione Civile, Ordinanza n. 18947/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione, da parte di un medico convenzionato con il SSN, di una cartella di pagamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2009. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione perché la soglia organizzativa minima non sarebbe superata quando il professionista si avvalga di una sola unità di personale di segreteria e di un'altra per assistenza infermieristica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997 e sostenendo che la CTR aveva mal applicato i principi in tema di autonoma organizzazione per un medico convenzionato con il SSN.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP, secondo cui il presupposto sussiste solo se il professionista sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture altrui, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude l'IRAP, per il medico convenzionato SSN, in presenza del solo ausilio di segreteria o di un infermiere con mansioni esecutive. La CTR, secondo la Corte, si è attenuta a tali principi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato nel ricorso per cassazione
art. 2 d.lgs. 446/1997
norma che individua il presupposto dell'IRAP e, nel caso di lavoro autonomo, richiede l'autonoma organizzazione
art. 9451/2016
le Sezioni Unite hanno definito i criteri dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste solo quando il professionista sia responsabile della propria organizzazione e non operi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse.
- L'autonoma organizzazione ricorre se il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
- Per il medico convenzionato con il SSN, l'utilizzo di una segreteria o di un infermiere addetto a mansioni esecutive non integra, di per sé, autonoma organizzazione ai fini IRAP; il giudice di merito deve valutare in concreto mezzi e modalità dell'attività.
- La sussistenza dell'autonoma organizzazione va accertata in concreto, senza arrestarsi ai soli riflessi del carico organizzativo sul reddito del professionista.
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