Cassazione Penale, Sentenza n. 14970/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della sospensione del procedimento con messa alla prova dopo che, a seguito di giudizio abbreviato, il fatto era stato riqualificato in una fattispecie meno grave (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) compatibile con l'ammissione al beneficio. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa rivalutazione, da parte del giudice d'appello, dell'istanza di messa alla prova tempestivamente formulata in primo grado; in subordine proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova. La Corte ha ritenuto che, avendo il primo giudice o il giudice d'appello riqualificato il fatto in termini compatibili con il beneficio, occorreva una rivalutazione ex novo della richiesta di messa alla prova e non si poteva limitare a confermare il precedente rigetto per ragioni edittali o cautelari senza riesaminare la domanda alla luce della nuova qualificazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
comma 5 (e richiamo al comma 1 quale qualificazione originaria)
La riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5, rispetto alla originaria contestazione ai sensi del comma 1, può rendere la condotta compatibile con i limiti edittali richiesti per l'ammissione a misure deflattive come la messa alla prova
art. 521 cod. proc. pen.
Esaminata nella prospettiva dei 'riti speciali': la Corte ha ritenuto applicabile la regola secondo cui la scelta del rito abbreviato non impedisce l'accesso alla messa alla prova quando l'imputato abbia tempestivamente richiesto il beneficio e il fatto sia stato poi riqualificato in una fattispecie compatibile
art. 168-bis cod. pen.
Definisce i limiti edittali e le condizioni per l'accesso a talune formule deflattive. La riqualificazione in fattispecie rientranti nei limiti di art. 168-bis apre la possibilità di definizione della posizione con effetti estintivi, purché la richiesta sia stata opportunamente proposta e valutata
artt. 464-bis, 464-ter e 464-quater cod. proc. pen.
464-quater comma 3 in particolare
Gli articoli concernono la disciplina della messa alla prova e delle verifiche prognostiche; la Corte ha richiamato che l'eventuale rigetto iniziale dell'istanza, se fondato su errata qualificazione del fatto, può e deve essere riesaminato quando la qualificazione venga mutata in senso favorevole all'imputato; 464-quater comma 3 rileva per il requisito della non recidiva
artt. 604 e 623 cod. proc. pen.
Norme che prevedono ipotesi tassative di trasmissione degli atti al primo giudice: la Corte ha precisato che nel caso di specie non ricorrono tali ipotesi, motivo per cui dispone l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello e non la trasmissione al giudice di primo grado
Massime di principio
- Se in primo grado viene negata la messa alla prova per ragioni edittali o cautelari ma, nello stesso processo, il fatto viene poi riqualificato in una fattispecie meno grave compatibile con la messa alla prova, il giudice d'appello deve riesaminare ex novo l'istanza di sospensione con messa alla prova e non limitarsi a confermare il rigetto precedente
- La scelta del rito abbreviato non esclude in assoluto la possibilità di ottenere la messa alla prova: conta la tempestività della richiesta e la effettiva riqualificazione a favore dell'imputato
- L'erronea qualificazione iniziale non può precludere definitivamente la possibilità di definire la posizione dell'imputato secondo strumenti deflattivi previsti dalla legge, se la qualificazione meno grave viene riconosciuta nel corso del giudizio
- Quando la sentenza d'appello conferma illegittimamente il rigetto della messa alla prova, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio invece di trasmettere gli atti al primo giudice, salvo che non ricorrano le specifiche ipotesi di cui agli artt. 604 e 623 c.p.p.
- Le valutazioni prognostiche e cautelari (es. applicazione di misura cautelare) non sono automaticamente decisive per escludere l'ammissione alla messa alla prova se successivamente emerge una riqualificazione favorevole; occorre un riesame motivato della posizione alla luce della nuova qualificazione
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