Ordinanza n. 693/2026 - Milano, Sezione 1
per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente derivanti dagli illegittimi provvedimenti impugnati dinanzi al TAR, sede di Milano, di cui ai giudizi aventi R.G. nn. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condanna al risarcimento dei danni derivanti da due giudizi di idoneità/inidoneità alla guida, già dichiarati illegittimi con sentenze passate in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’unica azione di condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, chiedendo la condanna delle amministrazioni, singolarmente o in solido, al risarcimento dei danni derivanti da due distinti provvedimenti: il giudizio di idoneità per le patenti A e B adottato dall’Unità Sanitaria Territoriale di Milano istituita presso RFI il 21 novembre 2022 e il giudizio di inidoneità per le medesime patenti adottato dalla Commissione Medica Locale 1 di Milano presso l’ASST il 20 luglio 2023. L’illegittimità di entrambi i giudizi era stata già accertata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con sentenze definitive del TAR. Il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, in particolare per la possibile natura cumulativa dell’unica azione risarcitoria, riferita a danni derivanti da provvedimenti distinti e imputabili a amministrazioni diverse.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito. Ha rilevato, in via interlocutoria, seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso per la possibile proposizione cumulativa, mediante un’unica azione ex art. 30 c.p.a., di pretese risarcitorie collegate a due distinti provvedimenti adottati da soggetti diversi e ha disposto, a tutela del diritto di difesa, l’assegnazione alle parti di un termine di 20 giorni prima della successiva udienza pubblica per il deposito delle memorie e di 10 giorni prima per le eventuali repliche. Ha fissato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 25 marzo 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata proposta come unica azione di condanna nei confronti di più amministrazioni; il TAR ne ha posto in dubbio l’ammissibilità per la possibile natura cumulativa rispetto a danni derivanti da distinti provvedimenti.
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertata, con efficacia di giudicato
L’illegittimità dei due giudizi amministrativi relativi all’idoneità alla guida era stata già accertata con efficacia di giudicato in precedenti sentenze definitive del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La proposizione, mediante un’unica azione risarcitoria, di pretese riferite a danni derivanti da distinti provvedimenti adottati da amministrazioni diverse può porre una specifica questione di ammissibilità per natura cumulativa del ricorso; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
- Quando il giudice rileva d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, deve assicurare alle parti un termine per il deposito di memorie e repliche, rinviando la trattazione per consentire l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
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