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Sentenza

Sentenza n. 2120/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 348/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. Il giudicato aveva condannato l'amministrazione al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta Docente: per una ricorrente, relativamente agli anni scolastici 2018/19-2022/23, per complessivi euro 2.500,00; per l'altra, relativamente agli anni scolastici 2020/21-2023/24, per complessivi euro 2.000,00. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza pagamenti neppure parziali, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato del Tribunale di Como. Ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato, ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse adempiuto, neppure parzialmente. L'assenza di contestazioni ministeriali sull'an e sul quantum del credito ha ulteriormente confermato l'inadempimento. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, per euro 2.500,00 e euro 2.000,00 rispettivamente. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e adottare misure sostitutive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, può essere promossa l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuale di euro 500,00 erogato mediante la Carta Docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte dell'amministrazione e l'obbligazione pecuniaria non è stata adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'entità del credito, unita alla mancata produzione di elementi sull'esecuzione, consente di accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione depositata e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo territorialmente competente, con facoltà di delega e con obbligo di compiere, a spese dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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