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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44929/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo fino a euro 2.079.870,74, in relazione a provvisorie contestazioni per omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.lgs. 74/2000) e omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000). Macchioni denunciava che, avendo la società da lui rappresentata presentato domanda di concordato preventivo (istanza del 12 aprile 2018, apertura procedura 20 dicembre 2018), le omissioni contestate sarebbero state scriminate dalla normativa concorsuale e dal divieto di effettuare pagamenti senza autorizzazione dell'organo di vigilanza; in alternativa invocava l'insussistenza del dolo o l'applicazione delle scriminanti ex art. 51 o art. 45 c.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Livorno secondo cui la mera istanza di concordato o la sua apertura non scriminano automaticamente l'omesso versamento delle imposte: perché si configuri la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo (art. 51 c.p.) occorre un provvedimento giudiziale espresso che vieti o autorizzi i pagamenti in questione, o una espressa autorizzazione dell'organo di controllo sulla procedura. Nel caso di specie non risultano istanze formali di autorizzazione né un divieto espresso nel provvedimento di ammissione; pertanto sussisteva il fumus delicti e il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 10-bis

    Riguarda l'omesso versamento delle ritenute; la Corte ha affermato che la presentazione della domanda di concordato non scrimina automaticamente tale omissione: la scriminante opera solo se vi è un provvedimento giudiziale che autorizzi o vieti il pagamento, configurando un adempimento imposto da ordine legittimo ai sensi dell'art. 51 c.p.

  • D.lgs. 74/2000, art. 10-ter

    Riguarda l'omesso versamento dell'IVA; analogamente all'art. 10-bis, l'omissione non è automaticamente scriminata dall'istanza o dall'ammissione al concordato: è necessario un provvedimento del Tribunale che vieti o autorizzi i pagamenti per far valere la scriminante.

  • D.lgs. 74/2000, art. 12-bis

    Norma richiamata per il sequestro preventivo diretto o per equivalente sino alla concorrenza dell'importo indicato; utilizzata dal GIP per disporre il sequestro nei confronti dell'istante.

  • Legge fallimentare, art. 161, comma 6

    Prevede gli effetti della domanda di concordato preventivo; la Corte sottolinea che gli effetti retroattivi della domanda non comportano, di per sé, l'esimente penale per omissioni tributarie senza un provvedimento giudiziale che regoli i pagamenti.

  • Codice penale, art. 51

    Riferita come possibile scriminante (adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo). La Corte afferma che l'art. 51 può giustificare l'omissione tributaria solo se sussiste un ordine giudiziale espresso che vieti o autorizzi la condotta che altrimenti sarebbe penalmente rilevante.

  • Codice penale, art. 45

    Invocato dal ricorrente come alternativa; la Corte non ritiene applicabile la scriminante richiamata in assenza di un ordine giudiziale che configuri l'adempimento di un dovere o altra causa di giustificazione rilevante.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Richiamato per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una domanda di concordato preventivo o l'ammissione alla procedura non scriminano automaticamente l'omesso versamento di imposte (ritenute o IVA).
  • Per invocare con successo una scriminante basata sulla procedura concorsuale è necessario un provvedimento giudiziale espresso che vieti o autorizzi i pagamenti, o una formale autorizzazione dell'organo di vigilanza; solo in tal caso può operare la causa di giustificazione ex art. 51 c.p.
  • Chi intende sospendere pagamenti tributari nell'ambito di una procedura di concordato deve chiedere formalmente l'autorizzazione al giudice o all'organo di controllo e ottenere un provvedimento scritto che lo disponga o lo autorizzi, e conservare documentazione probatoria di tale autorizzazione.
  • In assenza di un provvedimento che disponga il divieto o l'autorizzazione, l'omissione dei versamenti può integrare il fumus del reato e comportare responsabilità penale; dunque è rischioso fare affidamento esclusivo sulla domanda di concordato.
  • Valutare tempestivamente, con consulenza legale, le azioni processuali idonee (istanze al giudice delegato, memorie, richieste di autorizzazione) per evitare che omissioni tributarie, anche poste in connessione con procedure concorsuali, diano luogo a provvedimenti cautelari o a contestazioni penali.

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