Sentenza n. 8692/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Segretario Generale prot. n. -OMISSIS- del 4.11.2022 comunicato il 7.11.2022, con il quale l'ANAC ha disposto il nuovo inquadramento della Dott.ssa -OMISSIS-, con decorrenza giuridica dal 1.1.2019 ed economica dal 12.10.2022, nei corrispondenti livelli della scala stipendiale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: (i) nella parte in cui ha attribuito alla Dott.ssa -OMISSIS- n. 0 (zero) livelli in relazione alla “Valorizzazione della professionalità maturata” nel corso della carriera; (ii) nella parte in cui ha disposto, in attuazione della delibera n. -OMISSIS- del 12.10.2022, di procedere al nuovo inquadramento del personale in servizio alla data del 1.1.2019 (decorrenza giuridica), operando una distinzione della decorrenza economica tra i dipendenti ricorrenti nel giudizio R.G. n. 5871/2020 dinanzi al Consiglio di Stato e i restanti dipendenti; - della Delibera n. -OMISSIS- del 12.10.2022, depositata in Segreteria in data 17.10.2022 e comunicata alla ricorrente in data 18.10.2022, con la quale il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato: (i) “di procedere al nuovo inquadramento nei confronti dei ricorrenti [nel giudizio dinanzi al Cons. Stato R.G. n. 5871/2020] sulla base dei criteri contenuti nella proposta [di primo inquadramento giuridico economico del personale dell'Autorità] citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020”; (ii) “di procedere al nuovo inquadramento nei confronti di tutti i dipendenti sulla base dei criteri contenuti nella proposta citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dall'approvazione della presente delibera, salvo che il Consiglio di Stato, l'Avvocatura di Stato o i Revisori dei conti non diano contrarie indicazioni”; - della Proposta di primo inquadramento giuridico economico del personale dell'Autorità in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022 – Ricorso promosso dalla Federazione UGL Authority ANAC e altri, trasmesso con note prot. nn. 78783 e 78786 del 4.10.2022, che ha disciplinato i criteri per il nuovo inquadramento dei dipendenti ANAC nella scala stipendiale AGCM; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per la condanna - dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente mediante valorizzazione della effettiva professionalità maturata e conseguente riconoscimento di un adeguato livello di inquadramento nella scala stipendiale AGCM, con decorrenza economica dal 1.1.2020. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/12/2023: per l’annullamento: - del provvedimento adottato dal Segretario Generale il -OMISSIS-, notificato il 2 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo inquadramento giuridico ed economico della dipendente nella scala stipendiale AGCM, nonché i criteri generali di inquadramento adottati dall'ANAC e il successivo provvedimento definitivo del 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ANAC del 4 novembre 2022, la delibera del 12 ottobre 2022 e gli atti presupposti di riforma dell'inquadramento del personale, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica. In particolare, ha contestato l'attribuzione di zero livelli per la valorizzazione della professionalità maturata e la mancata considerazione dell'esperienza acquisita presso l'AVCP, l'Autorità di regolazione dei trasporti e altre amministrazioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 52-quater del d.l. n. 50/2017, della legge n. 481/1995, del regolamento ANAC, della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022 e del regolamento AGCM, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, l'ANAC avrebbe applicato erroneamente il criterio della contiguità giuridica, rapportando la professionalità alla sola anzianità di servizio e distinguendo irragionevolmente tra il personale già in servizio alla data del Piano di riordino del 1° febbraio 2016 e quello assunto successivamente. Ha inoltre censurato la diversa decorrenza economica inizialmente prevista: 1° gennaio 2020 per i dipendenti ricorrenti nel precedente giudizio e 12 ottobre 2022 per gli altri dipendenti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 2023, che aveva confermato il livello attribuito ma anticipato la decorrenza economica al 1° gennaio 2020.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sul livello zero attribuito per la specifica voce di valorizzazione della professionalità. Il giudice ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024, resa in sede di ottemperanza, secondo cui l'ANAC aveva correttamente dato esecuzione alla sentenza n. 7725/2022 utilizzando l'anzianità di servizio quale parametro oggettivo per attuare il criterio della contiguità giuridica. Il sistema non equiparava la ricorrente ai neoassunti privi di esperienza: ella era stata collocata al livello 6, mentre il personale assunto dopo il 2016 era collocato al livello zero. Il livello attribuito corrispondeva inoltre alla posizione economica A/F1 posseduta prima della cessazione dal servizio presso l'AVCP. Il TAR ha ritenuto legittimo considerare, ai fini della riammissione, la posizione posseduta al momento della cessazione, poiché la riammissione determina la costituzione di un nuovo rapporto e l'anzianità nella qualifica decorre dal provvedimento di riammissione. Pertanto, le esperienze maturate presso altre amministrazioni tra il 2014 e il 2018, dopo le dimissioni dall'AVCP, non dovevano essere computate nell'anzianità rilevante per il nuovo inquadramento. Sono state invece riconosciute le progressioni maturate dopo la riammissione. Quanto alla censura sulla diversa decorrenza economica, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento del 2023 aveva anticipato la decorrenza al 1° gennaio 2020 e la ricorrente non aveva riproposto la censura. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 52-quater d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96
Costituisce la base normativa della riforma dell'inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC mediante riferimento al modello dell'AGCM.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; il TAR ha escluso che i criteri di inquadramento violassero tali principi.
art. 32 CCNL Presidenza del Consiglio dei ministri 2002/2005
Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva corrispondente e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni.
La riammissione comporta la ricollocazione nella posizione posseduta al momento delle dimissioni e non consente di computare, come anzianità di servizio nel precedente rapporto, le esperienze maturate nel periodo intermedio.
art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La decorrenza dell'anzianità nella qualifica del dipendente riammesso coincide con la data del provvedimento di riammissione.
art. 7725/2022 c.p.a.
La sentenza del Consiglio di Stato aveva imposto il superamento del criterio della contiguità economica e la valorizzazione della contiguità giuridica e della professionalità maturata; secondo il TAR, i criteri ANAC successivi vi si sono conformati.
Massime di principio
- Nell'attuazione di una riforma dell'inquadramento del personale pubblico, il criterio della contiguità giuridica può essere concretamente correlato all'anzianità di servizio, quale parametro oggettivo e generalizzabile idoneo a valorizzare l'esperienza professionale, purché il sistema consideri anche la qualifica e la posizione economica precedentemente possedute.
- È legittimo differenziare il primo inquadramento tra il personale già in servizio alla data di un piano di riordino e quello assunto successivamente, quando la distinzione sia funzionale a valorizzare l'anzianità e la professionalità maturate presso l'amministrazione o presso precedenti amministrazioni e non determini un'irragionevole equiparazione dei dipendenti con situazioni professionali diverse.
- La riammissione in servizio non determina la reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma costituisce un nuovo rapporto; l'anzianità nella qualifica decorre dalla data della riammissione, anche quando il dipendente sia ricollocato nella posizione economica posseduta al momento della cessazione.
- Le esperienze professionali maturate presso altre amministrazioni nel periodo successivo alle dimissioni e precedente alla riammissione non devono essere computate come anzianità del precedente rapporto ai fini del nuovo inquadramento, salvo diversa previsione normativa o regolamentare.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica l'atto impugnato in senso pienamente satisfattivo rispetto a una specifica censura e il ricorrente non la ripropone nei motivi aggiunti, su quella censura deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il ricorso può essere rigettato per le ulteriori questioni rimaste controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →