Cassazione Penale, Sentenza n. 1721/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena ai sensi della declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) riguardante l'art. 628 c.p.: il difensore ha chiesto la diminuzione della pena fino a un terzo perché il fatto sarebbe di lieve entità (danno esiguo, assenza di armi, volto scoperto), nonostante la condanna fosse per rapina propria aggravata dalla pluralità di persone.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza del GIP e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo (Ufficio G.i.p.), rilevando che il GIP aveva motivato in modo insufficiente e non aveva considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 ha esteso la declaratoria di illegittimità anche al primo comma dell'art. 628 c.p., prevedendo una "valvola di sicurezza" applicabile anche alle ipotesi di rapina propria e alle fattispecie aggravate. Di conseguenza il provvedimento va riesaminato alla luce dei principi costituzionali richiamati.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
art. 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo e, in via consequenziale, ha riconosciuto l'esigenza di applicare analoghe considerazioni anche al primo comma, prevedendo la possibilità di diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto sia di lieve entità; il comma terzo è inteso come indicazione di circostanze aggravanti e non come fattispecie autonome che escludono automaticamente la diminuzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
sentenza n. 86 del 16 aprile/13 maggio 2024, depositata il 13 maggio 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 628 c.p. e, in via consequenziale, ha esteso la ragionevole applicazione anche al primo comma, affermando la necessità di una "valvola di sicurezza" per la ragionevolezza e proporzionalità della sanzione anche nelle ipotesi di rapina propria e nelle aggravazioni.
legge n. 36/2019
art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 36 del 2019
Richiamata per evidenziare l'innalzamento progressivo del minimo edittale delle fattispecie aggravate, a dimostrazione che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio ha riguardato anche i minima edittali delle ipotesi aggravate.
art. 629 cod. pen. (riferimento giurisprudenziale)
richiamo a precedente pronuncia relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen.
Menziomento volto a mostrare che pronunce di illegittimità analoghe hanno riguardato anche altre norme afferenti alla disciplina dei delitti contro il patrimonio, in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Una declaratoria di incostituzionalità che riguarda una disposizione aggravante può essere estesa, in via consequenziale, anche alla norma di base se sussistono ragioni di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
- Il giudice dell'esecuzione che riceve istanza di rideterminazione della pena dopo una pronuncia costituzionale deve motivare specificamente perché la fattispecie concreta non possa beneficiare della diminuzione (esame degli elementi della condotta: natura, mezzi, modalità, danno/pericolo).
- La presenza di aggravanti non esclude automaticamente la possibilità di applicare una diminuente per particolare tenuità del fatto: occorre valutare se le circostanze aggravanti incidono sull'entità complessiva della offensività tale da escludere la lieve entità.
- Le circostanze indicate al comma terzo dell'art. 628 vanno considerate come fattori di maggior disvalore ma non come norme autonome che impediscono di verificare la rilevanza della lieve entità del fatto.
- In caso di motivazione lacunosa o imprecisa del giudice dell'esecuzione, è possibile l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, affinché sia rispettata la portata del principio costituzionale richiamato.
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