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Sentenza

Sentenza n. 2795/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa istanza cautelare: del decreto del Questore della Provincia di Milano dell’11 marzo 2025, notificato il 12 marzo 2025, che ha sospeso per giorni 3 (tre) la licenza dell’esercizio pubblico denominato “Cimmino 104”, sito in Corso Garibaldi n. 104, Milano; e per il risarcimento dei danni; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202500753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Milano che ha sospeso per tre giorni la licenza dell'esercizio pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto questorile adottato ai sensi degli artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 del d.l. n. 14/2017, deducendo: violazione degli artt. 13, 14 e 18 della l. n. 689/1981 e dell'art. 100 T.U.L.P.S., poiché la sospensione avrebbe natura di sanzione accessoria e sarebbe stata possibile soltanto dopo l'inoppugnabilità dell'ordinanza-ingiunzione o il passaggio in giudicato della relativa decisione; violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., difetto di motivazione e di istruttoria, per l'assenza di concreti episodi di turbativa, disordini o pericolo e per il tempo trascorso dagli accertamenti; violazione dell'art. 16 della l. n. 689/1981, sul presupposto che il pagamento in misura ridotta avrebbe estinto gli illeciti; questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. n. 14/2017 per asserita violazione degli artt. 5 e 118 Cost.; ulteriore difetto di motivazione e istruttoria quanto al numero e alla riferibilità territoriale delle violazioni delle ordinanze sindacali; nonché domanda di risarcimento della perdita di incasso derivante dalla chiusura. Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla presentazione di osservazioni e documenti da parte della società.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha escluso la non manifesta infondatezza della questione costituzionale, ritenendo compatibile con gli artt. 5 e 118 Cost. il modello di sicurezza urbana integrata che consente l'intervento dell'Autorità statale di pubblica sicurezza quando la reiterata inosservanza di prescrizioni locali presenti profili rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ha qualificato la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., disposta nel quadro dell'art. 12 d.l. n. 14/2017, come misura autonoma, discrezionale, cautelare e preventiva, non come sanzione amministrativa accessoria: le violazioni delle ordinanze sindacali costituiscono presupposti di fatto e patrimonio informativo per l'esercizio del potere questorile, senza necessità della previa definitività delle sanzioni pecuniarie. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito ai fini della sanzione pecuniaria, ma non impedisce che la condotta reiterata sia valutata quale elemento rilevante per la misura preventiva di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, la reiterata inosservanza degli orari di utilizzo del plateatico e di chiusura, accertata dalla Polizia locale, giustificava la sospensione in relazione alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e alla prevenzione di fenomeni di criminalità e disordine nei luoghi della movida. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato, fondato su un'istruttoria sufficiente e proporzionato nella durata; l'erronea indicazione di una delle ordinanze applicabili a una diversa zona non incideva sulla rilevanza oggettiva della reiterata inosservanza degli orari. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità del provvedimento esclude il danno ingiusto da attività amministrativa. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio [...] nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    La sospensione della licenza è una misura discrezionale di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non una sanzione amministrativa accessoria; il sindacato giurisdizionale è limitato ai macroscopici vizi di travisamento, istruttoria, motivazione e proporzionalità.

  • art. 12, comma 1, d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017

    Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate [...] ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...] può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

    La reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali costituisce uno dei presupposti fattuali del successivo e autonomo potere cautelare del Questore, da esercitare congiuntamente alla verifica di un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

  • art. 16 l. n. 689/1981

    Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria, ma non impedisce che la condotta reiterata sia considerata dall'Autorità di pubblica sicurezza quale elemento di fatto rilevante per l'adozione della sospensione preventiva ex art. 100 T.U.L.P.S.

  • art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000

    Le ordinanze sindacali in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e di orari degli esercizi costituiscono il quadro prescrittivo la cui reiterata inosservanza può attivare il potere questorile previsto dall'art. 12 d.l. n. 14/2017.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del decreto è sufficiente quando espone le reiterate violazioni accertate e collega tali condotte alle esigenze concrete di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e della sicurezza pubblica.

  • art. 2043 cod. civ.

    Accertata la legittimità del provvedimento amministrativo, viene meno il requisito del danno ingiusto necessario per la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., anche nel caso di reiterata inosservanza di ordinanze sindacali previsto dall'art. 12 d.l. n. 14/2017, è una misura autonoma di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non una sanzione amministrativa accessoria rispetto alle sanzioni pecuniarie per la violazione delle ordinanze.
  • L'adozione della sospensione questorile non richiede la previa definitività dell'ordinanza-ingiunzione né il passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione, poiché le violazioni delle ordinanze sindacali rilevano come presupposti e patrimonio informativo per l'esercizio discrezionale del potere di prevenzione.
  • Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa estingue l'illecito ai fini della sanzione pecuniaria, ma non priva la pubblica sicurezza della possibilità di valutare la condotta reiterata quale elemento fattuale per l'adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S.
  • La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. richiede sia la reiterata inosservanza delle prescrizioni locali rilevanti sia la riconducibilità dell'esercizio a una situazione di pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini; la relativa valutazione è ampiamente discrezionale e il giudice può censurarla solo in presenza di macroscopici vizi di istruttoria, travisamento, motivazione o proporzionalità.
  • La disciplina statale della sicurezza urbana integrata non viola i principi autonomistico e di sussidiarietà per il solo fatto che consente al Questore di intervenire dopo reiterate violazioni di ordinanze comunali, quando la vicenda presenti profili eccedenti la dimensione meramente locale e coinvolga la prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • Una domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando il provvedimento è riconosciuto legittimo, poiché in tal caso manca il requisito del danno ingiusto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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