Cassazione Penale, Sentenza n. 14322/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gueye impugna la sentenza di condanna (art. 12 d.lgs. 286/1998) contestando: 1) la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p., sostenendo che era costretto con minaccia d'armi a svolgere il ruolo di scafista e dunque non aveva volontà di favorire l'immigrazione clandestina; 2) errore di diritto per mancato bilanciamento delle circostanze aggravanti (art. 12 d.lgs. 286/1998) con le attenuanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (norma applicabile alle sentenze posteriori al 30/12/2022). La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della predetta norma. Perciò la Corte non ha esaminato i motivi di merito (art. 54 c.p. e bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12
Norma che disciplina il reato relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; nella fattispecie le corti di merito hanno ritenuto configurata la condotta di Gueye ai sensi dei commi indicati (1, 3 lett. a) b) c) e 3-bis), ma la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
codice penale, art. 54
Articolo relativo all'esimente dello stato di necessità o alla mancanza di imputabilità per costrizione; il ricorrente lo ha invocato come causa di esclusione della responsabilità (per costrizione con armi), ma la questione non è stata esaminata in Cassazione per inammissibilità formale.
codice penale, art. 69
Norma sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; il ricorrente ha lamentato un mancato o errato bilanciamento con le circostanze previste dall'art. 12 d.lgs. 286/1998, ma la Corte di cassazione non ha esaminato tale punto per inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui inosservanza di norme di diritto e motivazione contraddittoria/illogica). Tali motivi sono stati sollevati dal ricorrente ma non sono stati affrontati nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma richiamata per i limiti di sintesi nella motivazione del ricorso; la Corte dichiara che i motivi sono stati riassunti nei limiti di legge.
codice di procedura penale, art. 581, comma 1-quater
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Norma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; applicata dalla Corte come causa di inammissibilità al ricorso proposto senza il mandato specifico richiesto, per sentenza emessa dopo il 30/12/2022. La Corte ritiene la norma applicabile anche al ricorso per cassazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 e art. 89 comma 3
Disposizioni che hanno introdotto i nuovi commi sull'impugnazione in caso di procedimento in assenza; la Corte si richiama all'orientamento consolidato che ne dichiara la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza.
Costituzione (art. 3, art. 24, art. 27, art. 111)
Richiamati dalla difesa nella questione di legittimità costituzionale rispetto ai nuovi requisiti di impugnazione; la Corte ritiene manifestamente infondata la questione in base alla giurisprudenza di legittimità.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)
Citata nella discussione sulla legittimità costituzionale dei nuovi requisiti processuali; la Corte ha ritenuto infondata la questione di contrasto con l'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è successiva al 30/12/2022 e il procedimento è stato celebrato in assenza dell'imputato, il ricorso proposto dal difensore deve essere corredato del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato: la mancata acquisizione di tale mandato comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni di legittimità costituzionale avverso i requisiti introdotti dal d.lgs. 150/2022 (art. 581 commi nuovi e art. 89) sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, manifestamente infondate e non sottraggono applicazione formale della norma.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali rilevanti, la Corte di cassazione di regola non entra nel merito dei motivi sostanziali (es. applicazione dell'art. 54 c.p. o valutazioni di bilanciamento dell'art. 69 c.p.). Pertanto, per sollevare efficacemente questioni di merito, è necessario curare preventivamente i requisiti formali dell'impugnazione.
- In ipotesi di presunta costrizione (es. scafista costretto sotto minaccia), la difesa dovrebbe documentare e provare la sussistenza della coercizione in grado di integrare l'esimente (art. 54 c.p.) già nei gradi di merito; l'inammissibilità del ricorso d'appello o di cassazione per motivi formali preclude il riesame di tali elementi.
- L'omessa osservanza dei nuovi adempimenti processuali può comportare anche conseguenze economiche (condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende), quindi è importante valutare tempestivamente l'ottemperanza ai requisiti prima di proporre impugnazioni.
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