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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14322/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gueye impugna la sentenza di condanna (art. 12 d.lgs. 286/1998) contestando: 1) la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p., sostenendo che era costretto con minaccia d'armi a svolgere il ruolo di scafista e dunque non aveva volontà di favorire l'immigrazione clandestina; 2) errore di diritto per mancato bilanciamento delle circostanze aggravanti (art. 12 d.lgs. 286/1998) con le attenuanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (norma applicabile alle sentenze posteriori al 30/12/2022). La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della predetta norma. Perciò la Corte non ha esaminato i motivi di merito (art. 54 c.p. e bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12

    Norma che disciplina il reato relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; nella fattispecie le corti di merito hanno ritenuto configurata la condotta di Gueye ai sensi dei commi indicati (1, 3 lett. a) b) c) e 3-bis), ma la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • codice penale, art. 54

    Articolo relativo all'esimente dello stato di necessità o alla mancanza di imputabilità per costrizione; il ricorrente lo ha invocato come causa di esclusione della responsabilità (per costrizione con armi), ma la questione non è stata esaminata in Cassazione per inammissibilità formale.

  • codice penale, art. 69

    Norma sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; il ricorrente ha lamentato un mancato o errato bilanciamento con le circostanze previste dall'art. 12 d.lgs. 286/1998, ma la Corte di cassazione non ha esaminato tale punto per inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui inosservanza di norme di diritto e motivazione contraddittoria/illogica). Tali motivi sono stati sollevati dal ricorrente ma non sono stati affrontati nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma richiamata per i limiti di sintesi nella motivazione del ricorso; la Corte dichiara che i motivi sono stati riassunti nei limiti di legge.

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1-quater

    Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Norma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; applicata dalla Corte come causa di inammissibilità al ricorso proposto senza il mandato specifico richiesto, per sentenza emessa dopo il 30/12/2022. La Corte ritiene la norma applicabile anche al ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33 e art. 89 comma 3

    Disposizioni che hanno introdotto i nuovi commi sull'impugnazione in caso di procedimento in assenza; la Corte si richiama all'orientamento consolidato che ne dichiara la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza.

  • Costituzione (art. 3, art. 24, art. 27, art. 111)

    Richiamati dalla difesa nella questione di legittimità costituzionale rispetto ai nuovi requisiti di impugnazione; la Corte ritiene manifestamente infondata la questione in base alla giurisprudenza di legittimità.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)

    Citata nella discussione sulla legittimità costituzionale dei nuovi requisiti processuali; la Corte ha ritenuto infondata la questione di contrasto con l'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è successiva al 30/12/2022 e il procedimento è stato celebrato in assenza dell'imputato, il ricorso proposto dal difensore deve essere corredato del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato: la mancata acquisizione di tale mandato comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Le questioni di legittimità costituzionale avverso i requisiti introdotti dal d.lgs. 150/2022 (art. 581 commi nuovi e art. 89) sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, manifestamente infondate e non sottraggono applicazione formale della norma.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali rilevanti, la Corte di cassazione di regola non entra nel merito dei motivi sostanziali (es. applicazione dell'art. 54 c.p. o valutazioni di bilanciamento dell'art. 69 c.p.). Pertanto, per sollevare efficacemente questioni di merito, è necessario curare preventivamente i requisiti formali dell'impugnazione.
  • In ipotesi di presunta costrizione (es. scafista costretto sotto minaccia), la difesa dovrebbe documentare e provare la sussistenza della coercizione in grado di integrare l'esimente (art. 54 c.p.) già nei gradi di merito; l'inammissibilità del ricorso d'appello o di cassazione per motivi formali preclude il riesame di tali elementi.
  • L'omessa osservanza dei nuovi adempimenti processuali può comportare anche conseguenze economiche (condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende), quindi è importante valutare tempestivamente l'ottemperanza ai requisiti prima di proporre impugnazioni.

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