Cassazione Civile, Ordinanza n. 23242/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel settore immobiliare l’omessa contabilizzazione di ricavi, assumendo una sottofatturazione dei corrispettivi di vendita di immobili e procedendo alla rettifica di IVA, IRES e IRAP. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta, con rideterminazione dei maggiori ricavi sulla base di alcuni prelievi di contante effettuati il giorno prima di due acquisti immobiliari, ritenuti pagamenti "in nero". In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio: aveva ritenuto significativi i prelievi di due acquirenti, ma aveva escluso che le ulteriori differenze tra valori OMI, importi dei mutui e prezzi dichiarati, da sole, integrassero indizi gravi, precisi e concordanti di sottofatturazione, affermando che potevano avere letture alternative. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR aveva valutato in modo frazionato il materiale indiziario, isolando i soli valori OMI e gli importi dei mutui senza considerare complessivamente anche gli altri elementi emersi dalle indagini finanziarie: incongruenze dei corrispettivi rispetto ad altri immobili simili, antieconomicità dei prezzi rogitati, perizie bancarie superiori ai valori dichiarati, preliminari e promesse di vendita diversi dalle somme poi indicate negli atti, nonché prelievi di contante prossimi ai rogiti. La ricorrente ha inoltre richiamato la disciplina del credito fondiario per sostenere la rilevanza degli elementi bancari acquisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente sottratto alcuni indizi a una valutazione complessiva del quadro probatorio presuntivo, disattendendo il principio secondo cui gravità, precisione e concordanza vanno apprezzate globalmente e non separatamente per ogni singolo elemento.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni devono essere ricavati dalla valutazione globale del complesso degli indizi, non dall’esame isolato di ciascuno di essi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale base del potere di accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni.
art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come fonte dei poteri di indagine finanziaria utilizzati dall’Ufficio.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato come fonte dei poteri istruttori in materia IVA, utilizzati per acquisire elementi finanziari.
art. 38-bis d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
È richiamato indirettamente tramite la deliberazione CICR in tema di credito fondiario e limiti di finanziabilità.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è sorretta da presunzioni, il giudice di merito deve valutarle nel loro insieme, verificando se il quadro indiziario complessivo consenta inferenze secondo l’id quod plerumque accidit.
- La gravità, precisione e concordanza non possono essere escluse con riferimento atomistico a singoli indizi, se altri elementi del medesimo quadro probatorio possono rafforzarne la portata dimostrativa.
- L’accertamento di una possibile sottofatturazione nelle cessioni immobiliari può fondarsi su una pluralità di elementi eterogenei, che devono essere apprezzati unitariamente e non per compartimenti separati.
- È vizio di violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. l’approccio del giudice di merito che valuti solo alcuni indizi ignorando la loro possibile coerenza con ulteriori elementi acquisiti in istruttoria.
- In sede di legittimità non si rivaluta il merito delle presunzioni, ma si controlla che il giudice abbia rispettato il metodo valutativo imposto dalla legge, cioè l’esame globale del materiale indiziario.
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