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Decreto dirigenziale n. 143 del 15/05/2026

Integrazione al testo di aggiornamento delle “Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto integra il testo delle istruzioni operative già adottate per l’applicazione delle Linee guida sui ponti esistenti, introducendo una nuova istruzione operativa sulle condizioni di transitabilità. La novità riguarda i casi in cui, entro cinque anni dalla prima verifica di transitabilità, non siano stati programmati o progettati gli interventi, consentendo in presenza di impedimenti documentati una valutazione del gestore sull’ulteriore esercizio dell’opera, con misure di monitoraggio strumentale, manutenzione e sorveglianza. Restano fermi gli allegati del decreto precedente e il provvedimento entra in vigore dalla pubblicazione sul sito MIT.

Integrazione delle istruzioni operative per la classificazione, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti

Integrazione alle istruzioni operative per i ponti esistenti

Il decreto integra il testo delle "Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" già adottate dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con decreto 5 novembre 2025, n. 413. L’atto si inserisce nel quadro dell’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e delle successive modifiche, nonché delle Linee guida e istruzioni operative adottate per garantire omogeneità nella gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Quadro normativo e finalità

La disciplina richiama:

  • il DM 17 gennaio 2018, recante aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni;
  • il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
  • l’articolo 14, commi 1 e 2, dello stesso decreto-legge, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • l’istituzione dell’ANSFISA ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018;
  • il DM 8 ottobre 2019, n. 430, sull’AINOP;
  • il DM 17 dicembre 2020, n. 578, e il DM 1 luglio 2022, n. 204, relativi alle Linee guida sui ponti esistenti;
  • il decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 settembre 2022, n. 326, con cui sono state approvate le prime Istruzioni operative.

L’aggiornamento è motivato dalla necessità, segnalata da ANSFISA, di rafforzare chiarezza e uniformità interpretativa delle regole vigenti, mantenendo un contenuto meramente esplicativo e non innovativo.

Iter istruttorio e pareri

Il testo aggiornato dell’istruzione operativa è stato sottoposto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha espresso parere favorevole n. 17/2025 nell’adunanza dell’Assemblea generale del 24 luglio 2025. In quella sede, la trattazione dell’istruzione operativa n. 6.1.5.3.2 era stata rinviata per ulteriori approfondimenti. Successivamente, ANSFISA ha trasmesso una nuova proposta con nota prot. n. 80369 del 21 ottobre 2025, ed è stato acquisito il parere favorevole n. 83/2025 del 10 aprile 2026. Il decreto recepisce tale ultimo parere e integra il testo già adottato con il decreto n. 413/2025.

Nuova istruzione operativa 6.1.5.3.2: condizioni di transitabilità

L’integrazione si colloca nel paragrafo 6.1.5.3 delle Istruzioni operative, dedicato alle condizioni di transitabilità. La nuova istruzione operativa 6.1.5.3.2 disciplina il caso in cui la programmazione o la progettazione degli interventi non sia stata avviata entro 5 anni dalla prima verifica di transitabilità.

In tale ipotesi, se esistono impedimenti adeguatamente documentati, il gestore deve valutare, tre mesi prima della scadenza del quinquennio, se consentire l’ulteriore esercizio dell’opera. Resta comunque necessaria la manutenzione ordinaria e continua dell’infrastruttura.

Misure di mitigazione del rischio e monitoraggio strumentale

Per consentire l’ulteriore esercizio, il gestore può attivare un sistema di monitoraggio strumentale oppure adeguare quello già presente. Il progetto di monitoraggio deve essere sviluppato nell’ambito della valutazione accurata della sicurezza e risultare conforme:

  • alle norme di settore applicabili;
  • alle Linee guida, in particolare ai §§ 7.6 e 7.7;
  • alle indicazioni dell’Allegato 1 ai "Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti viadotti e gallerie previsti dal piano nazionale complementare al PNRR" di cui alla nota ANSFISA n. 26057 del 15 giugno 2022.

Il progetto deve definire almeno:

  • le grandezze da rilevare e i relativi campi di variazione;
  • le frequenze di misura;
  • il numero, la tipologia e le caratteristiche degli strumenti;
  • le modalità di gestione del sistema.

Devono inoltre essere predisposti:

  • il piano di manutenzione;
  • il protocollo di sorveglianza, fondato su soglie di attenzione delle grandezze misurate, definite in base a modelli previsionali di tipo deterministico e/o statistico.

Prosecuzione dell’esercizio e limiti temporali

Come già previsto dalla istruzione operativa 6.1.5.3.1, se sono attivate azioni di monitoraggio è possibile, allo scadere del termine di riferimento della prima verifica di transitabilità (tref = 5 anni), ripetere la verifica e prorogare l’esercizio in condizioni di transitabilità per ulteriori 5 anni.

Decorso anche questo secondo periodo, e comunque fino a 10 anni dalla prima verifica, il gestore può valutare se consentire o meno l’esercizio ulteriore e straordinario del ponte, nelle more dell’ultimazione degli interventi, purché ne giustifichi adeguatamente il ritardo. Il decreto richiama espressamente il principio per cui la tempistica deve essere rispettata rigorosamente e, in caso contrario, occorre valutare se consentire l’ulteriore esercizio.

La permanenza in esercizio straordinario richiede:

  • aggiornamento periodico della verifica accurata, almeno annuale;
  • considerazione dei risultati del monitoraggio, dell’evoluzione del degrado e delle azioni interferenti;
  • verifica dell’efficacia e affidabilità del sistema di monitoraggio;
  • verifica dell’efficacia della manutenzione ordinaria svolta con continuità.

Limite massimo e responsabilità del gestore

Il ponte può essere mantenuto in esercizio in condizioni di transitabilità, con specifica motivazione tecnica e gestionale, per un ulteriore periodo di 5 anni rispetto al termine ordinario, raggiungendo così un tempo complessivo non superiore a 15 anni dalla prima verifica di transitabilità. La facoltà di consentire tale ulteriore esercizio resta nella esclusiva responsabilità e competenza del gestore.

Allegati, pubblicazione ed efficacia

Il decreto dispone che restino validi gli allegati delle Istruzioni operative già adottate con il decreto 5 novembre 2025, n. 413. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina normativa indicata, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Punti principali

Base normativa e contesto regolatorio

Il decreto si colloca nell’ambito dell’articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato, e del sistema di classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti. Richiama inoltre le Linee guida adottate con DM 17 dicembre 2020, n. 578, aggiornate con DM 1 luglio 2022, n. 204, nonché le precedenti istruzioni operative approvate con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 settembre 2022, n. 326, e successivamente aggiornate con decreto 5 novembre 2025, n. 413.

Finalità dell’integrazione

L’intervento è motivato dall’esigenza, segnalata da ANSFISA, di rendere più chiara e uniforme l’interpretazione delle Linee guida e delle istruzioni operative vigenti. L’integrazione ha carattere espressamente esplicativo e non innovativo, ed è stata supportata dal parere favorevole n. 83/2025 del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nuova istruzione operativa 6.1.5.3.2

Viene aggiunta, al paragrafo 6.1.5.3 dedicato alle condizioni di transitabilità, una nuova istruzione operativa che disciplina il caso in cui la programmazione o progettazione degli interventi non sia avvenuta entro 5 anni dalla prima verifica di transitabilità. In presenza di impedimenti adeguatamente documentati, il gestore valuta, tre mesi prima della scadenza del quinquennio, se consentire l’ulteriore esercizio dell’opera, ferma restando la manutenzione ordinaria.

Misure temporanee di gestione e monitoraggio

Per consentire l’ulteriore esercizio dell’opera, il gestore può attivare un sistema di monitoraggio strumentale o adeguare quello già installato. Il progetto di monitoraggio deve essere sviluppato nell’ambito della valutazione accurata della sicurezza, conformemente alle norme di settore e alle Linee guida, e deve indicare almeno: grandezze da rilevare e campi di variazione, frequenze di misura, numero e tipologia degli strumenti, modalità di gestione del sistema. Devono inoltre essere previsti un piano di manutenzione e un protocollo di sorveglianza basato su soglie di attenzione determinate con modelli previsionali deterministici e/o statistici.

Durata dell’esercizio e controlli periodici

In presenza di monitoraggio, allo scadere dei 5 anni dalla prima verifica di transitabilità è possibile ripetere la verifica ed estendere l’esercizio per ulteriori 5 anni. Decorso tale ulteriore periodo, e fino a 10 anni dalla prima verifica, il gestore può ancora valutare se consentire l’esercizio straordinario, motivando adeguatamente il ritardo degli interventi. La verifica accurata deve essere aggiornata almeno annualmente, tenendo conto dei risultati del monitoraggio, dell’evoluzione del degrado e delle azioni interferenti, nonché dell’efficacia della manutenzione ordinaria.

Limite massimo e responsabilità del gestore

Il ponte può essere mantenuto in esercizio in condizioni di transitabilità, in via straordinaria e con specifica motivazione tecnica e gestionale, per un ulteriore periodo di 5 anni, con limite complessivo massimo di 15 anni dalla prima verifica di transitabilità. La decisione resta nella esclusiva responsabilità e competenza del gestore.

Effetti e pubblicazione

Restano validi gli allegati delle istruzioni operative adottate con il decreto 5 novembre 2025, n. 413. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MIT e entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Come è indicizzato

Materieopere pubbliche e infrastrutturesicurezza stradalefinanziamenti e contributi

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