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Sentenza

Sentenza n. 14289/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell'AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell'ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 erelativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202309409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e la determinazione della Regione Piemonte n. 2426/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione della Regione Piemonte recante gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti, nonché i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, e del 6 ottobre 2022, relativo alle linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Sono stati inoltre contestati gli atti di ricognizione e certificazione del fatturato degli enti del Servizio sanitario regionale, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022. I vizi dedotti erano indicati in termini generali come violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili, senza che la sentenza ne esamini il contenuto, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente, con atto depositato il 18 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali oggetto della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite quando la controversia presenta peculiarità e complessità delle questioni giuridiche e fattuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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