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Sentenza

Sentenza n. 2663/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 446/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 446/2024. Il titolo aveva condannato il Ministero a corrispondergli, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018, la differenza tra il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Scuola per il profilo di assistente amministrativo, comprensivo degli incrementi connessi all’anzianità, e i compensi già percepiti con contratti di collaborazione: euro 98.286,21, oltre interessi legali, nonché a versare i relativi contributi previdenziali all’INPS. Il ricorrente ha quantificato il residuo delle differenze retributive in euro 25.483,23, oltre interessi, e ha chiesto il pagamento dei contributi, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti del Ministero, accertando che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato, era decorso il termine per provvedere e il titolo non era stato integralmente eseguito. Il Ministero non aveva contestato né la quantificazione del residuo delle differenze retributive né l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Ha quindi ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su richiesta del ricorrente e tenuto a provvedere entro gli ulteriori 60 giorni; il commissario dovrà poi riferire al TAR. Ha dichiarato l’INPS privo di legittimazione passiva rispetto all’obbligo di ottemperanza, precisando che esso è stato legittimamente evocato perché parte del giudizio concluso con il titolo, ma che gli adempimenti competono interamente all’amministrazione scolastica. Il Ministero è stato condannato a pagare euro 1.200,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei rapporti con l’INPS. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    Il riferimento agli artt. 112 ss. c.p.a. individua il quadro processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto preliminarmente che l’I.N.P.S., sia pur legittimamente evocato in giudizio in quanto parte del processo conclusosi con la sentenza della cui esecuzione si tratta (v. art. 114, c. 1, c.p.a.), non è legittimato passivo quanto all’obbligo di dare ottemperanza a detto titolo, i cui incombenti ricadono interamente sull’Amministrazione scolastica;

    La partecipazione al giudizio concluso con il titolo consente di evocare l’INPS nel giudizio di ottemperanza, ma non lo rende legittimato passivo rispetto agli obblighi esecutivi che il titolo pone a carico del Ministero.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);

    Ai fini dell’ottemperanza, il TAR ha verificato la notificazione del titolo al Ministero, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine legale assegnato per provvedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione obbligata dal giudicato deve eseguire integralmente il titolo quando questo è stato ritualmente notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere; la mancata esecuzione anche solo parziale giustifica l’ordine giudiziale di conformazione.
  • È legittimamente evocabile nel giudizio di ottemperanza chi è stato parte del processo concluso con il titolo, ma la legittimazione passiva rispetto agli specifici adempimenti esecutivi spetta all’amministrazione cui il giudicato li impone.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte e fissando un ulteriore termine per gli adempimenti sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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