Cassazione Penale, Sentenza n. 51402/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Cospito contro il trattenimento disposto dal Magistrato di sorveglianza di una missiva (telegramma) anonima inviata al detenuto. Il Procuratore generale sosteneva che la corrispondenza anonima, per le particolari modalità di invio e per l'impossibilità di identificare il mittente, doveva essere trattenuta automaticamente per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto e denunciava anche la riproduzione integrale del testo nella decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui l'anonimato costituisce un indice di sospetto ma non determina automaticamente il trattenimento definitivo della corrispondenza. Il giudice è tenuto a valutare concretamente la pericolosità della missiva alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione; solo se da tali elementi emerge un pericolo concreto può essere disposto il trattenimento. Pur censurando la riproduzione incongrua del testo nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza (che ha messo di fatto il detenuto a conoscenza del contenuto trattenuto), la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque sufficiente a escludere la pericolosità del telegramma e quindi ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
art. 18-ter ord. pen. (modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95)
art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95
Stabilisce i presupposti per il visto di controllo e il trattenimento della corrispondenza: il trattenimento è possibile solo se sussiste un pericolo concreto per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza dell'istituto; richiede motivazione puntuale sui fatti concreti.
art. 41-bis, L. n. 354/1975
lett. e) del comma 2-quater dell'art. 41-bis
Prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza dei soggetti sottoposti al regime speciale, ma non autorizza un trattenimento automatico: alla disciplina generale di art. 18-ter si applica il principio della valutazione concreta della pericolosità.
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38
art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.)
Regolamenta aspetti esecutivi del controllo della corrispondenza e va coordinato con art. 18-ter e 41-bis per la valutazione del trattenimento.
Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, art. 18
art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126
Esclude la possibilità per i detenuti di spedire scritti anonimi e dispone che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non debba essere consegnata ma inoltrata all'autorità giudiziaria per le determinazioni competenti; non stabilisce tuttavia un obbligo di trattenimento automatico da parte del giudice.
art. 15 Cost.
Principio costituzionale che impone che le limitazioni ai diritti (qui: libertà di corrispondenza) siano operate con atto motivato e che il controllo giudiziario non sia meramente formale ma sostanziale e concreto.
Massime di principio
- L'anonimato della corrispondenza è un indice di sospetto ma non vale di per sé come causa automatica per il trattenimento definitivo: occorre una valutazione concreta del contenuto e del contesto.
- Il giudice chiamato a decidere sul trattenimento deve motivare in modo specifico e puntuale indicando gli elementi concreti (contenuto del messaggio, modalità di trasmissione, profilo criminale del destinatario, eventuali scopi di occultamento) dai quali desume il pericolo concreto.
- La disciplina del regime 41-bis impone controlli rigorosi sulla corrispondenza, ma va coordinata con le norme generali (art. 18-ter e reg. esec.) e con i principi costituzionali che tutelano la corrispondenza e la riservatezza; non può legittimare misure preventive e generali prive di motivazione specifica.
- Le misure amministrative o regolamentari (es. circolari DAP) possono prevedere procedure di inoltro all'autorità giudiziaria per la corrispondenza anonima, ma non sostituiscono il necessario giudizio motivato dell'autorità giudiziaria per il trattenimento definitivo.
- Occorre evitare di divulgare integralmente il contenuto della corrispondenza trattenuta nella motivazione, salvo stretta necessità, perché ciò può vanificare la funzione del controllo e ledere il divieto di inoltro; quando il testo è richiamato occorre farlo con modalità che non eludano il divieto.
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