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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08250/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto tra due società, una delle quali era stata costituita per scissione dall'altra. La società avente causa del fondo dominante ha agito sostenendo che la controparte, proprietaria del fondo servente, aveva aggravato l'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e carrabile spettante al fondo assegnato nella divisione societaria. Il Tribunale, sulla base della clausola del precedente negozio divisionale e dello stato dei luoghi, ha ritenuto sussistente l'aggravamento e ha condannato la società convenuta alla rimessione in pristino; la Corte d'appello ha confermato. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1063, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. per erronea interpretazione della clausola 9 del compromesso divisionale, sostenendo che la clausola consentisse lo spostamento in qualsiasi momento della servitù e non solo la sua diversa dislocazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d'appello non avesse considerato lo specifico intento perseguito dalle parti e avesse negato prove orali; 3) violazione degli artt. 1063, 1065, 1067 e 1068, comma 2, c.c. per avere valorizzato solo l'utilità del fondo dominante senza contemperare gli interessi contrapposti; 4) omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa lettura della clausola contrattuale, senza indicare specificamente quale canone ermeneutico fosse stato violato; ha inoltre ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per anomalia motivazionale nei limiti del "minimo costituzionale". Ha ritenuto il secondo e il quarto motivo inammissibili perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, miravano in realtà a ottenere un nuovo vaglio del materiale probatorio; inoltre ha richiamato la regola della doppia conforme, non superata dalla ricorrente. Il terzo motivo è stato considerato anch'esso inammissibile perché mascherava sotto la denuncia di violazione di legge una richiesta di rivalutazione del merito. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1063 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'uso della servitù e all'interpretazione della clausola negoziale che ne regolava lo spostamento; la Corte non entra nel merito applicativo perché reputa inammissibile la censura.

  • art. 1065 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di contemperare l'utilità del fondo dominante con gli interessi del fondo servente; la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 1067 c.c.

    Evocato dal ricorrente in tema di aggravamento/limitazioni dell'esercizio della servitù; non viene affrontato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1068, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spostamento della servitù; la Corte non si pronuncia nel merito per la natura fattuale della censura.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.

    Norme sull'ermeneutica contrattuale richiamate per contestare l'interpretazione della clausola divisionale; la Corte ribadisce che la deduzione di violazione dei canoni interpretativi richiede l'indicazione specifica del canone asseritamente violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove o del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale e anticipata del ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità rispetto a motivi non idonei a superare l'orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata, oltre alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Previsto l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato quale criterio interpretativo generale, per affermare la lettura della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è, in linea generale, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente, mancante o radicalmente incomprensibile.
  • Chi deduce la violazione delle regole ermeneutiche deve indicare specificamente il canone violato e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica d'ufficio.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invoca l'omesso esame deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere un riesame del merito o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
  • La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riduce il controllo sulla motivazione al solo "minimo costituzionale", rilevando solo anomalie motivazionali estreme come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente o contraddizioni irriducibili.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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