Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45923/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) e censura sulla mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7 (collaborazione) nonché sulla valutazione del contrasto fra attenuanti generiche e recidiva (contestata come reiterata). Il ricorrente sosteneva di aver indicato il "dominuis" dell'attività di spaccio (Lorenzo Demkolli) e di aver fornito aiuto conoscitivo idoneo a identificare il coautore e impedire il proseguimento dell'attività delittuosa; inoltre deduceva che la recidiva non era reiterata infraquinquennale e quindi le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto il motivo aspecifico e ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le dichiarazioni del ricorrente erano parziali, non esaustive e non hanno apportato un contributo significativo alle indagini (mancava indicazione di modalità operative, ampiezza del mercato, canali di rifornimento, ecc.). Sul secondo punto ha escluso la possibilità di riformulare la qualificazione della recidiva in sede di cassazione perché tale questione non era stata sollevata in appello (violazione del principio devolutivo): pertanto non poteva essere dato rilievo alla diversa qualificazione chiesta in cassazione e il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle recidive reiterate (art. 69, comma 4 c.p.) è risultato applicabile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio; nella vicenda è il titolo di reato contestato (detenzione di circa 90 g di cocaina).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7

    Prevede una particolare attenuante per chi collabori fornendo un contributo completo ed efficace alle indagini. La Corte ha ritenuto che la collaborazione del ricorrente fosse parziale e non idonea a consentire risultati investigativi che altrimenti non sarebbero stati raggiunti, perciò l'attenuante non è stata riconosciuta.

  • codice penale, art. 69, comma 4

    Stabilisce il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti quando è contestata la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto perché la qualificazione della recidiva contestata in primo grado non era stata criticata efficacemente in appello.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha imposto € 3.000,00 al ricorrente per le ragioni di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 464-septies

    Norma richiamata nel contesto documentale (estinzione del reato per messa alla prova); rilevante ai fini della ricostruzione del casellario ma non idonea a mutare la valutazione della recidiva in cassazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/90 la collaborazione deve essere completa, esaustiva e concretamente utile alle indagini: non basta offrire informazioni generiche o parziali, ma occorre fornire dati che permettano conseguire un risultato investigativo che senza la collaborazione non si sarebbe raggiunto.
  • La valutazione della rilevanza e dell'utilità delle dichiarazioni collaborative è di merito: se il giudice spiega logicamente perché le informazioni sono state ininfluenti, tale valutazione non è agevolmente sindacabile in Cassazione.
  • In sede di ricorso per cassazione non si possono proporre questioni nuove rispetto a quelle dedotte in appello (principio devolutivo). Qualsiasi diversa qualificazione della recidiva o nuova strategia difensiva che non sia stata oggetto di gravame in appello è preclusa.
  • Quando è contestata e riconosciuta la recidiva reiterata opera il divieto di far prevalere le attenuanti generiche (art. 69, comma 4 c.p.): il giudice deve rispettare tale divieto, salvo diversa critica già svolta e valutata in sede di gravame.
  • Motivi di ricorso aspecifici o che non si confrontano in modo critico con la motivazione del provvedimento impugnato sono spesso dichiarati inammissibili: occorre contestare point by point le argomentazioni di merito per superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se non vi è esimente di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.