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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2192/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p. e art. 603‑bis comma 2 c.p.) su conto corrente, carta Postepay e una vettura Ferrari intestata alla società Starauto s.r.l. Il ricorrente deduceva: (I) violazione degli artt. 321 e 125, comma 3 c.p.p. per mancata motivazione sul periculum in mora; (II) errore nell'applicazione degli artt. 321 c.p.p. in combinato disposto con art. 603‑bis c.p., per assenza del requisito del "profitto" del reato e per l'uso pedissequo del calcolo dell'Ispettorato del Lavoro (che, secondo la difesa, avrebbe considerato dipendenti non pertinenti al capo d'imputazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il requisito del periculum in mora, nella forma richiesta dal ricorrente, è pertinente al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p. e non al sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2; comunque va data una motivazione adeguata quando si anticipa l'effetto ablativo. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito adeguata motivazione: il fumus commissi delicti emergeva dalle risultanze investigative e la quantificazione del profitto era fondata sulla ricostruzione dell'Ispettorato del Lavoro; le contestazioni difensive sulla sproporzione non hanno fornito adeguato riscontro probatorio. Perciò il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Distinzione tra comma 1 (sequestro impeditivo, che richiede periculum in mora inteso come rischio concreto di aggravamento/agevolazione) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca): per il comma 2 la Corte richiede comunque una motivazione che giustifichi l'anticipazione dell'effetto ablativo, ma non la stessa motivazione sul periculum richiesta per il sequestro impeditivo.

  • art. 603‑bis, comma 2 c.p.

    In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato

    Stabilisce l'obbligatorietà della confisca per i delitti di caporalato e ammette la confisca per equivalente; in tale ambito non e' richiesta la prova del nesso di pertinenzialità fra il singolo bene e il reato quando si opera per equivalente.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione sul periculum in mora; la Corte ha precisato che l'onere motivazionale richiamato è pertinente soprattutto al sequestro impeditivo (art. 321, comma 1) e non nella stessa misura al sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2), salva la necessaria breve giustificazione dell'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 110 c.p.

    Richiesto per la partecipazione al reato (concorso di persone) nei capi di imputazione; utilizzato per definire la fattispecie contestata insieme ad art. 603‑bis.

  • art. 240, comma 1 c.p.

    Richiamato solo per differenziare la disciplina della confisca generale dalla specificità prevista dall'art. 603‑bis comma 2, in particolare riguardo all'obbligatorietà della confisca e al ricorso alla confisca per equivalente.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) non è disciplinato esattamente dagli stessi oneri motivazionali del sequestro impeditivo (art. 321, comma 1): non sempre occorre una motivazione sul periculum in mora intesa come rischio che il bene venga usato per aggravare/protrarre il reato, ma il giudice deve comunque motivare la necessità di anticipare l'effetto ablativo per evitare dispersione, deterioramento o alienazione.
  • La confisca prevista dall'art. 603‑bis comma 2 ammette la confisca per equivalente: è possibile sequestrare beni non direttamente pertinenti al reato purché appartenenti alla disponibilità dell'imputato e per un valore corrispondente al profitto o prezzo del reato.
  • La quantificazione del "profitto" del reato può fondarsi su ricostruzioni amministrative (es. Ispettorato del Lavoro); la loro metodologia può essere valutata e censurata solo se la difesa dimostra in modo concreto l'insussistenza o l'arbitrarietà dei calcoli.
  • In sede di Cassazione il controllo sui sequestri preventivi è limitato a vizi di diritto o a vizi motivazionali radicali (assenza totale di motivazione o mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza), non a un sindacato pieno di merito sulle risultanze probatorie.
  • Per il fumus commissi delicti richiesto per il sequestro è necessario che il giudice del riesame dia conto, anche sommariamente, delle concrete risultanze che rendono plausibile l'impostazione accusatoria; non è sufficiente la mera astratta configurabilità del reato.

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