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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37184/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa di Serranò avverso la sentenza di condanna per furto aggravato del 16/11/2023. La Corte d'appello aveva ritenuto mancante, unitamente all'atto di appello, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. introdotti dal d.lgs. 150/2022. Il difensore contestava l'obbligo di un nuovo mandato e di nuova elezione di domicilio, richiamando il precedente mandato utilizzato davanti alla Cassazione e sollevando questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello per difetto del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio depositata con l'impugnazione. Ha ritenuto applicabili le norme introdotte dal d.lgs. 150/2022 (art. 89, comma 3 e art. 33) e ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce la necessità che mandato ed elezione di domicilio siano successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione. Ha altresì respinto la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 33; art. 89, comma 3

    Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 581 cod. proc. pen. e previsto l'applicazione alle impugnazioni successive all'entrata in vigore; impone il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio e, se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'atto di impugnazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato giudicato in assenza, di mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; tali adempimenti servono a garantire la corretta notificazione e la certezza della volontà dell'imputato.

  • Costituzione

    Le censure di incostituzionalità sollevate con riferimento a questi articoli sono state respinte: le norme impugnate non limitano il diritto di difesa o il diritto di impugnare, ma regolano le modalità formali con cui il difensore può esercitare l'impugnazione per conto dell'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023

    La Corte ha già affermato che il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro tali previsioni.

Massime di principio

  • Se la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell'imputato assente, l'appello del difensore deve essere accompagnato da mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; il mancato deposito comporta inammissibilità dell'appello.
  • Precedenti procure o elezioni di domicilio relative a fasi processuali anteriori non sostituiscono l'obbligo di rinnovo post-sentenza: occorre espressa manifestazione di volontà dell'imputato riferita alla nuova sentenza.
  • Le disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/2022 perseguono l'obiettivo di assicurare notifiche efficaci e la certezza della provenienza delle dichiarazioni di domicilio; le censure costituzionali che ne lamentano la lesione del diritto di difesa tendono a essere respinte.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve curare la forma: ottenere e depositare il mandato ad impugnare successivo alla sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio contestuale all'atto di impugnazione. L'omissione di questi requisiti è rischiosa perché la legge punisce l'inadempimento con l'inammissibilità.
  • In casi simili valutare tempestivamente eventuali rimedi (es. impugnazione alternativa o richiesta di integrazione se consentita) ma non confidare sulla sanabilità quando la norma prevede espressamente la pena di inammissibilità.

Testo integrale

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