Cassazione Civile, Ordinanza n. 28992/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, già in forza a una società di trasporto e poi transitati alle dipendenze della cessionaria del ramo d'azienda, hanno chiesto l'accertamento del diritto a vedersi includere, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e/o del t.f.r., varie voci retributive non considerate dalla datrice di lavoro, tra cui EDR, indennità di presenza, di turno, domenicale, di mancato riposo, festiva, sostitutiva ferie, straordinario abituale, lavoro notturno e, soprattutto, l'equivalente monetario della massa vestiario. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo retributiva anche la massa vestiario e non provata l'avvenuta inclusione di alcune indennità. La Corte d'appello ha confermato nel merito la natura retributiva della massa vestiario e ha rigettato o dichiarato inammissibile parte delle censure. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 r.d. n. 148/1931, 2099 e 2120 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. e di specifiche clausole di accordi sindacali aziendali, sostenendo che l'obbligo di indossare la divisa non attribuisse al lavoratore un interesse patrimoniale e che la parziale imputazione del costo della divisa al dipendente non dimostrasse la natura retributiva del benefit. La censura decisiva riguardava dunque la qualificazione, ai fini del t.f.r., del controvalore della massa vestiario e l'interpretazione degli accordi aziendali del 1990 e del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate le doglianze sulla natura retributiva della massa vestiario in astratto, perché la fornitura della divisa può integrare un benefit con vantaggio economico per il lavoratore e quindi essere attratta nella nozione omnicomprensiva di retribuzione rilevante ex art. 2120 c.c. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata non aveva svolto una vera interpretazione delle clausole degli accordi sindacali aziendali richiamati, i quali andavano esaminati dal giudice di merito per verificare se e come regolassero l'addebito del costo della divisa e la restituzione delle uniformi. Di conseguenza ha cassato la sentenza limitatamente alla questione della massa vestiario e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame su tale specifico punto. Per il resto è rimasto fermo il giudicato interno sulle altre voci non impugnate in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso per cassazione.
art. 2 r.d. n. 148/1931, all. A
È richiamato per l'obbligo del personale di servizio di portare visibilmente il numero di matricola e indossare il vestiario uniforme prescritto.
art. 2099 c.c.
È richiamato dalla ricorrente quale norma sulla retribuzione, in relazione alla qualificazione della massa vestiario.
art. 2120 c.c.
La Corte ribadisce che il concetto di retribuzione ai fini del t.f.r. è ispirato a un criterio di omnicomprensività, ma richiede comunque che l'erogazione abbia natura retributiva e cioè procuri un vantaggio economico al lavoratore.
artt. 1218 e ss. c.c.
Richiamati a sostegno dell'affermazione che, in caso di inadempimento del datore all'obbligo di fornire la divisa, il danno risarcibile coincide con il costo aggiuntivo sopportato dal lavoratore.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati per sostenere la censura sull'interpretazione degli accordi sindacali aziendali; la Corte osserva che l'interpretazione di tali accordi spetta al giudice di merito.
art. 50 ccnl del 23/07/1976
È richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale rilevante per l'obbligo di indossare la divisa e per il regime della massa vestiario.
accordo sindacale aziendale del 27/06/1990
Secondo la Corte di merito e secondo la censura, è centrale per stabilire la ripartizione del costo della divisa e la sua possibile rilevanza retributiva; la Cassazione ne impone la specifica interpretazione al giudice di rinvio.
accordo sindacale aziendale del 27/12/2001
È richiamato come confermativo della disciplina aziendale sulla divisa e sulla restituzione/valore residuo; la sua interpretazione è rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- Ai fini del t.f.r., un'attribuzione in natura o un benefit può rientrare nella nozione di retribuzione solo se, per la sua funzione concreta, costituisca un vantaggio economico per il lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione e non una mera reintegrazione di costi sopportati esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro.
- La fornitura obbligatoria della divisa aziendale può assumere natura retributiva quando il lavoratore ne tragga un'utilità patrimoniale apprezzabile, ad esempio evitando spese che altrimenti sosterrebbe per adempiere all'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni aziendali.
- Gli accordi sindacali aziendali, per la loro efficacia limitata, non sono oggetto di interpretazione diretta da parte della Cassazione come accade per i contratti collettivi nazionali; la loro esegesi, se decisiva per la soluzione della controversia, spetta al giudice di merito.
- Quando il giudice di appello fonda la decisione su una certa lettura di un accordo aziendale, la censura per violazione delle regole ermeneutiche è fondata se la motivazione non mostra un effettivo percorso interpretativo delle clausole rilevanti.
- L'omnicomprensività dell'art. 2120 c.c. non consente di includere automaticamente ogni utilità ricevuta dal lavoratore: occorre sempre accertare il nesso sinallagmatico con il rapporto di lavoro e la funzione retributiva della specifica erogazione.
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