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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25024/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, dopo aver riqualificato il fatto, ha confermato la condanna per tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640-bis c.p.). L'imputato, quale legale rappresentante della ditta individuale "Autotrasporti Zuottolo Antonio", aveva presentato all'Ufficio delle Dogane una dichiarazione sostitutiva per ottenere la riduzione dell'accisa sul gasolio (primo trimestre 2015) allegando fatture relative a rifornimenti effettuati su automezzi non aziendali o non indicati nel quadro Al. In cassazione si deducevano: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto al dolo necessario per la truffa, sostenendo che le fatture e i rifornimenti fossero comunque reali e che l'istante avesse agito in buona fede (possibile riqualificazione in indebita percezione di erogazioni, art. 316-ter); (ii) vizio di motivazione nella esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto / continuazione), lamentando che si trattasse di un'unica condotta e che il danno sia effettivamente esiguo (vantaggio di circa 3.534 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che mancasse il dolo: era incontestato che l'imputato non aveva indicato nel quadro Al una serie di automezzi per i quali aveva però prodotto fatture, quindi era consapevole della non dovutezza delle somme richieste; la condotta risultava idonea a trarre in errore l'Amministrazione e dunque corretta la qualificazione in tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640-bis). Ha inoltre respinto la riqualificazione in indebita percezione (art. 316-ter), sottolineando la differenza tra i reati e la rilevanza dell'induzione in errore. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il richiamo all'art. 131-bis, ritenendo che la reiterazione delle condotte e la non esiguità del danno (potenzialmente rilevante in proiezione annuale) escludessero il beneficio; ha specificato la diversa valutazione tra attenuanti (art. 61, n. 4) e causa di non punibilità (art. 131-bis). Per queste ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 56

    Regola la punibilità dell'evento nella forma tentata; qui usata per qualificare la condotta come tentativo di truffa quando l'induzione in errore era idonea ma non ha prodotto l'erogazione indebita.

  • Codice penale, art. 640-bis

    Rilevante per la configurazione della truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse idonea a indurre in errore l'Amministrazione incaricata dell'erogazione.

  • Codice penale, art. 316-ter

    Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche: differenziato dalla truffa per l'assenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; la Corte ha escluso questa riqualificazione perché nella specie sussisteva la capacità di trarre in inganno l'Amministrazione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa dalla Corte per la reiterazione delle condotte e per la non esiguità del danno potenziale; la valutazione considera anche le modalità della condotta oltre alla mera entità del danno.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso denunciava errata applicazione della legge penale (lett. b) e mancanza/contraddittorietà di motivazione (lett. e); la Corte ha però ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e per la sanzione alla cassa delle ammende.

  • Codice penale, art. 61, n. 4

    Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado (tenuità del danno) ma distinta ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis; la Corte ha spiegato la diversa portata valutativa delle due fattispecie.

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    Norma indicata nel ricorso (richiamata dal ricorrente) relativa a circostanze attenuanti; la Corte ha osservato che tale riconoscimento non equivale automaticamente all'esclusione della punibilità per particolare tenuità.

Massime di principio

  • Se in una dichiarazione per ottenere erogazioni o benefici pubblici si allegano documenti (es. fatture) riferibili a mezzi o requisiti non indicati nella dichiarazione stessa, questo fatto è indice rilevante di consapevolezza e comportamento decettivo, idoneo a integrare il dolo per la truffa aggravata.
  • La distinzione tra indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) e truffa aggravata finalizzata a erogazioni pubbliche (art. 640-bis) dipende dall'elemento dell'induzione in errore: se la condotta è idonea a trarre in inganno l'ente erogatore, la fattispecie è tipica della truffa.
  • La qualificazione in tentativo sussiste quando l'azione era idonea a determinare l'errore dell'amministrazione ma le verifiche effettuate dall'ente impediscono l'effettivo conseguimento dell'erogazione.
  • L'art. 131-bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità) è escluso se emerge serialità o reiterazione nella condotta o se il danno potenziale, anche se limitato per singolo episodio, risulta non trascurabile nella proiezione temporale; la mera riconosciuta attenuante non implica automaticamente la non punibilità.
  • In cassazione valgono rigidi requisiti di autosufficienza: chi impugna deve indicare specifiche prove o errori di fatto o di diritto; affermazioni generiche non motivate sono inefficaci e portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Le valutazioni della Corte d'appello circa la natura decettiva della condotta e la reiterazione sono controllate dalla Cassazione soprattutto sotto il profilo della logicità e della coerenza con i fatti; argomentazioni conformi ai dati probatori difficilmente vengono riformate.

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